Legge Regionale
4 aprile 2012
, n. 6
Disciplina del settore dei trasporti
(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6
Art. 26
(Commissioni tecniche provinciali e della Città metropolitana di Milano per la formazione dei ruoli dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea)(190)
1. Le province e la Città metropolitana di Milano provvedono a costituire commissioni tecniche, così composte:(191)
a) un dirigente del settore competente per materia, designato dalla giunta provinciale o dal sindaco metropolitano, che la presiede;(192)
c) un rappresentante designato dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio;
f) il responsabile del settore trasporti, traffico e viabilità del comune capoluogo della provincia o del Comune di Milano;(194)
i) quattro rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale o nell’ambito del territorio della Città metropolitana di Milano.(196)
2. I componenti di cui al comma 1, lettere e) ed h), partecipano alle sedute con funzione consultiva.
3. La commissione è nominata con decreto del presidente della provincia o del sindaco metropolitano. Per ciascun componente effettivo è contemporaneamente nominato un supplente che partecipa all'attività della commissione in assenza del titolare; il decreto di nomina attribuisce le funzioni di segretario e di segretario supplente della commissione a un dipendente del settore provinciale o della Città metropolitana di Milano competente per materia.(197)
4. Compete alle commissioni:
a) valutare la regolarità delle domande presentate per l'iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea;
b) espletare le prove di esame in conformità alla disciplina dettata dai regolamenti provinciali e della Città metropolitana(198).
NOTE:
190. La rubrica è stata modificata dall'art. 5, comma 1, lett. c) della l.r. 10 dicembre 2019, n. 21e successivamente modificata dall'art. 1, comma 1, lett. qqqqqqq) della l.r. 29 gennaio 2026, n .2. 

191. L'alinea è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. rrrrrrr) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

192. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. sssssss) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

193. La lettera è stata abrogata dall'art. 5, comma 1, lett. d) della l.r. 10 dicembre 2019, n. 21. Vedi art. 5, comma 2 della l.r. 10 dicembre 2019, n. 21. 

194. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. ttttttt) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

195. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. uuuuuuu) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

196. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. vvvvvvv) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

197. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. wwwwwww) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

198. La lettera è stata modificata dall'art. 5, comma 1, lett. e) della l.r. 10 dicembre 2019, n. 21. 

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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