Legge Regionale
4 aprile 2012
, n. 6
Disciplina del settore dei trasporti
(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6
Art. 27
(Interventi per la mobilità sostenibile ed a favore della sicurezza)
1. La Regione, coerentemente con gli obiettivi strategici regionali, nazionali ed europei, promuove il miglioramento della mobilità con particolare riferimento alle aree caratterizzate da elevati livelli di inquinamento atmosferico da traffico veicolare e sostiene la ricerca e lo sviluppo di tecnologie volte alla diffusione di autoveicoli ad emissioni zero, tra i quali gli impianti di rifornimento e ricarica, attraverso la stipulazione di accordi con gli enti pubblici, i proprietari o i gestori degli impianti e gli altri soggetti interessati. Gli accordi sono stipulati secondo criteri di imparzialità, pubblicità e trasparenza e nel rispetto di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).(199)
2. La Regione diffonde la conoscenza di tecnologie innovative e buone prassi nel settore della mobilità sostenibile e della sicurezza anche attraverso la creazione e pubblicizzazione di apposito catalogo delle stesse su strumenti informatici.
3. Per favorire il miglioramento della qualità ambientale e della sicurezza, la Regione può concedere contributi in conto capitale ai titolari di licenza taxi, singoli o associati, nelle forme previste dall'articolo 7 della legge 21/1992 per:(200)
a) l'acquisto di autoveicoli nuovi, a basso o nullo impatto ambientale e anche a trazione elettrica, di prima immatricolazione, destinati al servizio taxi;
3 bis. È istituito presso Regione Lombardia il Tavolo permanente per la sicurezza nel trasporto pubblico regionale e locale, con funzioni di consultazione, coordinamento e proposta in materia di sicurezza dei passeggeri, del personale viaggiante e delle infrastrutture, nonché di prevenzione e contrasto di episodi di violenza, vandalismo e danneggiamento. La composizione, le modalità di funzionamento e la segreteria tecnica del Tavolo sono definite con deliberazione della Giunta regionale entro sessanta giorni dall’approvazione della legge regionale recante “Revisione della legge regionale 4 aprile 2012 n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti)”.(201)
4. Il contributo di cui al comma 3, lettera a), è corrisposto in conto capitale fino a un massimo del 50 per cento del costo di fatturazione del veicolo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto e fino ad un valore massimo di euro 20.000,00.
5. Il contributo di cui al comma 3, lettere b), c) e d) è corrisposto in conto capitale nella misura del 75 per cento del costo di fatturazione, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
6. I contributi non possono essere richiesti da chi ne abbia già goduto nei tre anni precedenti e sono cumulabili con altri tipi di contributo previsti da normative europee, statali e regionali. Per i contributi di cui al comma 3, lett. a), il termine di tre anni decorre dalla data di immatricolazione; per i contributi di cui al comma 3, lettere b), c) e d), il termine di tre anni decorre dalla data di fatturazione del relativo intervento.(202)
NOTE:
199. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. xxxxxxx) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

200. L'alinea è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. yyyyyyy) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

201. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. zzzzzzz) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

202. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c) della l.r. 9 dicembre 2013, n. 18e ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 1, lett. aaaaaaaa) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

Legge Regionale