Legge Regionale
4 aprile 2012
, n. 6
Disciplina del settore dei trasporti
(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6
Art. 57
(Vigilanza sul demanio e in materia di navigazione interna)
1. La vigilanza sul demanio e sulla navigazione interna diretta al rispetto della normativa vigente è effettuata dagli enti preposti alla gestione del demanio della navigazione interna, ivi incluse le Autorità portuali, nonché le Autorità di bacino di cui all’articolo 48, anche avvalendosi di soggetti competenti in materia di sicurezza della navigazione nelle acque interne. Resta ferma la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ai sensi delle disposizioni contenute nelle leggi statali. Gli enti preposti alla gestione del demanio della navigazione interna esercitano i poteri di vigilanza e controllo, provvedendo, anche attraverso l'emissione di appositi provvedimenti, a garantire la sicurezza della navigazione.(304)
1 bis. La Giunta regionale può promuovere e sottoscrivere convenzioni con gli enti gestori del demanio della navigazione interna, ivi incluse le Autorità portuali, nonché le Autorità di bacino di cui all’articolo 48, per sostenere lo svolgimento di un adeguato servizio di vigilanza, intervento e soccorso sulle vie navigabili lombarde al fine di concorrere a garantire la sicurezza della navigazione disciplinando anche le modalità di erogazione dell’eventuale sostegno finanziario. A tal fine le Autorità di bacino si avvalgono dei soggetti competenti all’espletamento delle funzioni di intervento e soccorso, nonché di soggetti che possono garantire mezzi adeguati e supporto logistico allo svolgimento del servizio di vigilanza, intervento e soccorso sulle vie navigabili lombarde.(305)
1 ter. La Giunta regionale può altresì promuovere e sottoscrivere convenzioni anche con lo Stato, altre Regioni e altri organismi pubblici e privati per concorrere al raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 bis.(305)
2. Gli agenti addetti alla vigilanza, nell'ambito della loro attività, possono accedere a tutte le aree, in concessione e private, strutturalmente connesse alle attività di navigazione e comunque facenti parte del demanio regionale o del demanio lacuale e fluviale su cui la Regione ha competenza amministrativa.
3. Coloro che violano le norme di disciplina del servizio di navigazione sul sistema dei Navigli lombardi, della navigazione interna o del demanio lacuale e fluviale incorrono, ove non diversamente previsto, nella sanzione amministrativa da un minimo di euro 60,00 a un massimo di euro 600,00.(306)
4. Gli stranieri o i cittadini italiani residenti all'estero effettuano il pagamento, previsto per la violazione contestata, in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 689/1981, allo stesso agente accertatore che consegna copia del verbale con dichiarazione di quietanza. Nel caso il trasgressore non provveda al pagamento immediato, l'unità di navigazione è sottoposta a sequestro e restituita a chi ne ha titolo a pagamento effettuato.
5. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 689/1981, il rapporto di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 689/1981è trasmesso all'ente preposto alla gestione del demanio della navigazione interna del luogo dove la violazione è stata consumata.
6. Le procedure per la nomina degli agenti addetti alla vigilanza, per la compilazione e la notifica degli avvisi di accertamento e per la relativa contestazione e opposizione, nonché i casi per i quali è ammesso il pagamento in misura ridotta sono disciplinati con apposito regolamento della Giunta regionale, nel rispetto della legge 689/1981.
NOTE:
304. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. bbbbbbbbbbb) della l.r. 26 gennaio 2026, n. 2. 

305. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. ccccccccccc) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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