Legge Regionale 4 aprile 2012 , n. 6

Disciplina del settore dei trasporti

(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6

Art. 59 ter
(Attività subacquee e immersioni) (310)
1. Fatto salvo la specifica disciplina in vigore sul lago di Garda, nello svolgimento dell’attività di immersione subacquea nell’ambito dei bacini lacuali lombardi, sono rispettati gli obblighi definiti dalla normativa statale vigente.(311)
3. È vietato praticare immersioni:
a) sulla rotta delle unità di servizio pubblico di linea;
b) nei porti e in prossimità dei loro accessi, nonché nelle vicinanze di pontili di approdo sia pubblico che privato;
c) nelle zone riservate alla balneazione;
d) nelle zone mantenute a canneto e nelle zone di protezione naturalistica, ambientale e archeologica;
e) nei corridoi di lancio dello sci nautico e di altre aree delimitate per usi specifici.
4. I divieti di cui al comma 3 non si applicano nell’esercizio di attività professionali debitamente autorizzate.
NOTE:
310. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 18, comma 1, lett. d) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4. Torna al richiamo nota
311. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. fffffffffff) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. Torna al richiamo nota
312. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. fffffffffff) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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