Legge Regionale
4 aprile 2012
, n. 6
Disciplina del settore dei trasporti
(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6
Art. 59 ter
1. Fatto salvo la specifica disciplina in vigore sul lago di Garda, nello svolgimento dell’attività di immersione subacquea nell’ambito dei bacini lacuali lombardi, sono rispettati gli obblighi definiti dalla normativa statale vigente.(311)
3. È vietato praticare immersioni:
b) nei porti e in prossimità dei loro accessi, nonché nelle vicinanze di pontili di approdo sia pubblico che privato;
4. I divieti di cui al comma 3 non si applicano nell’esercizio di attività professionali debitamente autorizzate.
NOTE:
311. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. fffffffffff) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

312. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. fffffffffff) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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