Legge Regionale
7 febbraio 2017
, n. 1
Disciplina degli interventi regionali in materia di diffusione dell’educazione digitale e di prevenzione e contrasto al fenomeno delle baby gang, del bullismo e del cyberbullismo(1)
(BURL n. 6, suppl. del 10 Febbraio 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-02-07;1
Art. 2 bis
1. Per le finalità previste dalla presente legge e per favorire la migliore efficacia degli interventi di cui all’articolo 2, la Regione promuove la sottoscrizione di specifici protocolli d’intesa con le amministrazioni locali e statali competenti, con particolare riferimento all’Ufficio scolastico regionale e agli organi competenti in materia di giustizia minorile, per realizzare programmi:
a) di sensibilizzazione, informazione e formazione, anche di tipo informatico, rivolte ai minori e alle famiglie;
b) di sostegno a favore dei soggetti minorenni vittime di atti di bullismo, di cyberbullismo o di atti di criminalità o illegalità operati da baby gang, nonché di recupero rivolti agli autori di tali atti, anche attraverso il supporto di competenti figure professionali e il coinvolgimento di associazioni e istituzioni attive sul territorio;
c) volti a favorire lo sviluppo e il consolidamento di politiche di contrasto al fenomeno delle baby gang, del bullismo e del cyberbullismo, nonché la tempestiva individuazione di dinamiche familiari disfunzionali, di carente supervisione e controllo genitoriale, di inadeguatezza educativa, mediante il coinvolgimento degli operatori scolastici e sociali presenti sul territorio;
d) di promozione della giustizia riparativa volta alla responsabilizzazione e alla rieducazione dei minori autori di reati e allo svolgimento di attività di mediazione e di riparazione in favore delle vittime e della comunità territoriale, anche mediante attività sociali o lavori socialmente utili a favore della stessa comunità.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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