Legge Regionale
7 febbraio 2017
, n. 1
Disciplina degli interventi regionali in materia di diffusione dell’educazione digitale e di prevenzione e contrasto al fenomeno delle baby gang, del bullismo e del cyberbullismo(1)
(BURL n. 6, suppl. del 10 Febbraio 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-02-07;1
Art. 6
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel prevenire e contrastare il fenomeno delle baby gang dedite all’illegalità o alla criminalità del bullismo e del cyberbullismo nelle sue diverse manifestazioni e nella diffusione dell'educazione digitale. A questo scopo, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione annuale che descrive e documenta:(15)
a) gli interventi realizzati, specificandone tempi, obiettivi e grado di raggiungimento degli stessi, distribuzione territoriale, soggetti coinvolti e relative caratteristiche;
a bis) i percorsi formativi volti al conseguimento del patentino digitale avviati e conclusi a seguito della realizzazione della piattaforma informatica regionale, rilevandone la diffusione in ogni territorio per studenti partecipanti, personale docente coinvolto e nuclei familiari partecipanti ai momenti informativi; (16)
2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.(17)
NOTE:
15. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. i) della l.r. 22 aprile 2025, n. 2 e successivamente dall'art. 2, comma 1, lett. e), numero 1) della l.r. 3 giugno 2026, n. 12. 

16. La lettera è stata aggiunta dall'art. 2, comma 1, lett. e), numero 2) della l.r. 3 giugno 2026, n. 12. 

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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