Art. 2
(Regime delle opere e dei beni)
1. Alla scadenza della concessione, al termine dell'utenza e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia delle grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, le opere definite all'
articolo 25, comma 1, del r.d. 1775/1933 passano, senza compenso, in proprietà della Regione in stato di regolare funzionamento, ivi inclusi i beni che risultano inscindibilmente connessi e necessari, in via diretta ed esclusiva, a garantire il regolare funzionamento, in termini di mantenimento in esercizio, sicurezza e controllo, anche da remoto, di tutti i beni di cui al presente comma
(1).
4. Nel caso in cui il concessionario uscente abbia eseguito, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, investimenti sulle opere di cui al
comma 1, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dall'autorità concedente, lo stesso concessionario può richiedere alla Regione un indennizzo pari al valore della parte di opera non ammortizzata, fermo restando quanto previsto all'
articolo 26 del r.d. 1775/1933. Il concessionario al quale sia stata consentita la prosecuzione, oltre la scadenza della concessione, dell’esercizio dell’impianto di grande derivazione ad uso idroelettrico ai sensi dell’
articolo 23, commi 1 e 2, è comunque tenuto, fino al termine di cui all’
articolo 3, comma 12, all’esecuzione degli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, necessari a garantire la sicurezza degli impianti e il regolare funzionamento delle opere di cui al
comma 1; per gli interventi eccedenti l’ordinaria manutenzione, autorizzati o richiesti dall’amministrazione concedente, è riconosciuto un indennizzo, limitatamente alla parte di intervento non ammortizzato, in termini di valore contabile residuo, entro la scadenza di cui all’
articolo 3, comma 12.
(4)
5. Ai fini dell'acquisizione dei beni diversi da quelli di cui al
comma 1, nel caso ciò fosse necessario per l'assegnazione della concessione, si applicano le disposizioni di cui all'
articolo 25, comma 2 e seguenti, del r.d. 1775/1933, con corresponsione all'avente diritto di un prezzo determinato secondo le modalità e i criteri indicati all'
articolo 12, comma 1-ter, lettera n), del d.lgs. 79/1999. La Giunta regionale può avvalersi dell'apporto di soggetti terzi, di società da essa partecipate direttamente o indirettamente, o di propri enti strumentali per la valutazione del prezzo spettante. Nel caso non vi sia accordo sulla determinazione del prezzo in applicazione dei criteri di cui al precedente periodo, la controversia è deferita ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno nominato dalla Giunta regionale, uno dall'interessato, il terzo d'accordo tra le parti, o in mancanza di accordo, dal presidente del Tribunale delle acque territorialmente competente. Il collegio arbitrale si esprime entro novanta giorni dalla nomina.
6. I beni di cui al
comma 5 possono essere acquisiti dalla Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, e messi a disposizione, a parità di condizioni, dei soggetti che partecipano alle procedure di assegnazione delle relative concessioni. Ai fini dell'applicazione del termine triennale di avviso preventivo di cui all'
articolo 25, comma 3, del r.d. 1775/1933 si assume, per le concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della presente legge, che tale preavviso possa essere effettuato entro i tre anni precedenti al termine del 31 dicembre 2023 di cui all'
articolo12, comma 1-sexies, del d.lgs. 79/1999.
7. Le opere di cui al
comma 1 sono rimesse, per il relativo uso, nella disponibilità degli assegnatari delle concessioni individuati a seguito delle procedure previste dalla presente legge.
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