1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, con riferimento agli obiettivi strategici nazionali in materia di sicurezza energetica e fonti energetiche rinnovabili ed agli indirizzi assunti dal Programma energetico ambientale regionale, definisce gli obiettivi minimi di miglioramento in termini energetici, di potenza di generazione e di producibilità da raggiungere nel complesso delle opere di derivazione, adduzione, regolazione e condotta dell'acqua e degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica, secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 1-ter, lettera h), del d.lgs. 79/1999.
2. Il bando di gara tiene conto, in particolare, dei seguenti aspetti:
a) incremento della producibilità o della potenza di generazione, attraverso interventi di efficientamento o sviluppo del complesso degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica ovvero integrazione con altre fonti energetiche rinnovabili;
b) incremento della potenza nominale, anche mediante interventi di sviluppo ed efficientamento dell'utilizzo della risorsa idrica impiegata nel complesso delle opere a servizio dell'impianto;
c) incremento della capacità di regolazione e modulazione della produzione degli impianti, anche attraverso la realizzazione di sistemi di pompaggio ovvero di bacini di accumulo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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