Legge Regionale 22 aprile 2025 , n. 4

Misure di prevenzione e contrasto al sovraindebitamento

(BURL n. 17 suppl. del 26 Aprile 2025 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-04-22;4

Art. 6
(Interventi e misure di sostegno)
1. A favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono essere previste:
a) l'attivazione di servizi di supporto psicologico, per mezzo delle strutture del servizio sociosanitario lombardo, per coloro che versano in uno stato di grave turbamento connesso alla condizione di sovraindebitamento, o la presa in carico per l'attuazione delle misure socioassistenziali più appropriate rispetto alla condizione del soggetto indebitato e del suo nucleo familiare;
b) forme di sostegno all'occupazione, finalizzate in particolare al reinserimento, alla riqualificazione, alla ricollocazione lavorativa, nonché alla conservazione dell'attività lavorativa o all'avvio di attività autonoma imprenditoriale o professionale;
c) misure di supporto, di consulenza sul debito e forme di garanzia per l'accesso al credito, anche in esecuzione degli accordi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere e) e h), con particolare riferimento ai soggetti con segnalazioni negative presso i sistemi di informazione creditizia pubblica e privata in seguito all'accesso alla procedura di sovraindebitamento;
d) iniziative formative sull'uso responsabile del denaro, in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 3.
2. Anche in esecuzione degli accordi di cui all'articolo 3, la Regione può concedere agli OCC del territorio lombardo iscritti nel registro di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), un contributo a fondo perduto a copertura, parziale o totale, dei costi, anche di assistenza legale e tecnica, per l'avvio delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e di esdebitazione, anche dell'incapiente, e a sostegno del percorso di uscita dallo stato di sovraindebitamento dei soggetti di cui all'articolo 2. In relazione al contributo di cui al presente comma, con deliberazione della Giunta regionale, con il supporto della Cabina di regia, si provvede:
a) alla definizione dei criteri, dei requisiti e della modalità per la concessione del contributo e per la selezione degli OCC idonei, nonché alla definizione dei criteri per la determinazione dell'entità del contributo stesso;
b) se necessario, agli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).
3. Qualora per i soggetti che avviano o abbiano in corso le procedure di sovraindebitamento e di esdebitazione, anche dell'incapiente, di cui alla legge 3/2012 o al d.lgs. 14/2019 sia accertata la difficile condizione economica unita all'emergenza abitativa, anche a seguito degli effetti derivanti dalla procedura di composizione della crisi, gli stessi sono inseriti, nella regolamentazione dei criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, tra i beneficiari dei servizi abitativi pubblici, in deroga ai requisiti, con assegnazione di alloggio a carattere temporaneo. La Regione, con modalità e criteri da prevedere nel regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4 (Disciplina della programmazione dell’offerta abitativa pubblica e sociale e dell’accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici), sospende le azioni esecutive e di liberazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica delle ALER nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e agevola la permanenza dei nuclei familiari negli alloggi assegnati.(3)
4. La Regione adotta ulteriori interventi, misure di sostegno e azioni di welfare nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2 che propongono soluzione della crisi da sovraindebitamento e di esdebitazione, anche dell'incapiente, al fine di agevolare l'adozione degli strumenti di composizione della crisi e di favorire la ripresa economica e il reintegro sociale dei soggetti sovraindebitati.
5. Gli interventi e le misure di cui al presente articolo sono attuati dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con il supporto della Cabina di regia di cui all'articolo 7, tenendo in particolare considerazione i nuclei familiari con figli a carico, i giovani che si avviano alla vita autonoma e le persone fragili, compresi gli anziani e le donne in condizioni di dipendenza economica.
6. È possibile il concorso dei privati all'attuazione degli interventi di cui al presente articolo nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica. Le relative modalità operative sono definite con deliberazione della Giunta regionale adottata con il supporto della Cabina di regia di cui all'articolo 7.
6 bis. La Regione tratta i dati personali indispensabili all’attivazione degli interventi e delle misure di cui ai commi 1 e 2, per finalità quali la programmazione, la gestione e il controllo delle attività connesse alla loro realizzazione, nel rispetto della normativa europea e statale in materia di trattamento dei dati personali. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i tipi di dati personali che possono essere trattati, inclusi quelli afferenti alle categorie particolari di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, le operazioni eseguibili, i soggetti che possono aver accesso ai dati medesimi, nonché le misure di sicurezza e le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati.(4)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi