ALLEGATO 1

DETERMINAZIONE

DELL’INDICATORE DELLO STATO

DI BISOGNO ABITATIVO REGIONALE (ISBAR)

E MODALITÀ DI FORMAZIONE

DELLE GRADUATORIE

PARTE I

CONDIZIONI FAMILIARI E ABITATIVE

CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Condizioni familiari

1) ANZIANI

Nuclei familiari di non più di due componenti o persone singole che, alla data di presentazione della domanda, abbiano superato 65 anni, ovvero quando uno dei due componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente inabile al lavoro, ai sensi delle lett. a) e b) del successivo punto 2, o abbia un’età superiore a 75 anni; tali persone singole o nuclei familiari possono avere minori a carico.

a) Un componente con età maggiore di 65 anni e l’altro totalmente inabile al lavoro o con età maggiore di 75 anni.

b) Tutti con età maggiore di 65 anni.

2) DISABILI

Nuclei familiari nei quali uno o più componenti, anche se anagraficamente non conviventi, ma presenti nella domanda, siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino un handicap grave (art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992 n. 104), ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali. Il disabile non anagraficamente convivente è riconosciuto come componente del nucleo familiare solo in presenza di una richiesta di ricongiungimento al nucleo familiare del richiedente stesso che comprenda lo stesso disabile nel nucleo assegnatario.

a) Disabilità al 100% o handicap grave con accompagnamento.

b) Disabilità al 100% o handicap grave.

c) Disabilità dal 66% al 99%.

3) FAMIGLIA DI NUOVA FORMAZIONE

Nuclei familiari, come definiti al precedente art. 3, da costituirsi prima della consegna dell’alloggio, ovvero costituitisi entro i due anni precedenti alla data della domanda; in tali nuclei familiari possono essere presenti figli minorenni o minori affidati.

a) Giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al trentesimo anno alla data della domanda e con minori.

b) Famiglia di nuova formazione con minori.

c) Giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al trentesimo anno alla data della domanda, senza minori.

d) Famiglia di nuova formazione senza minori.

4) PERSONE SOLE, CON EVENTUALI MINORI A CARICO

Nuclei di un componente, con un eventuale minore o più a carico.

a) Persone sole con uno o più o minori, tutti a carico.

b) Persona sola.

5) STATO DI DISOCCUPAZIONE

Stato di disoccupazione, sopravvenuto successivamente all’anno di riferimento del reddito e che perduri all’atto di presentazione della domanda, determinando una caduta del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 50%.

a) Richiedente e altro componente.

b) Richiedente o altro componente con età maggiore di 45 anni.

c) Richiedente o altro componente con età minore di 45 anni.

6) RICONGIUNZIONE

Nucleo familiare che necessiti di alloggio idoneo per accogliervi parente disabile.

a) Ricongiunzione del concorrente disabile (dal 74% al 100%) con ascendenti o discendenti diretti o collaterali di primo grado presenti nella domanda.

b) Ricongiunzione del concorrente ascendente o discendente diretto o collaterale di primo grado con disabile (dal 74% al 100%), residente nel Comune in cui è stata presentata la domanda.

Per disabile si considera una persona con una grave patologia medica (psico-fisica) o con grave handicap, attestati dagli organi sanitari regionali, continuativi nel tempo o con prognosi infausta.

7) CASI PARTICOLARI

a) Nucleo di un componente, con eventualmente un minore o più a carico, domiciliato o proveniente da luoghi di detenzione, comunità terapeutiche o comunità di assistenza, ricovero o beneficenza.

b) Avvicinamento al luogo di svolgimento del servizio di volontariato (*) ubicato in Comune diverso da quello di residenza, ad una distanza temporale superiore a 60 minuti, con i normali mezzi pubblici di trasporto.

(*) È volontariato il servizio reso in modo continuativo, senza fini di lucro, attraverso prestazioni personali, volontarie e gratuite (l.r. 24 luglio 1993, n. 22) anche presso cooperativa sociale (l.r. 1 giugno 1993, n. 16) almeno da tre anni precedenti alla data di apertura del bando.

c) Nucleo familiare di emigrato che necessiti rientrare in Italia.

CONDIZIONI ABITATIVE

8) RILASCIO ALLOGGIO

Concorrenti che debbano rilasciare l’alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo.

a) Sia stato eseguito il provvedimento di rilascio da meno di un anno dalla presentazione della domanda e il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato.

b) Sia decorso, al momento della presentazione della domanda, il termine fissato per il rilascio, ovvero sia già stato notificato l’atto di precetto ai fini dell’esecuzione.

c) Sia in possesso di titolo esecutivo di sfratto, ma non sia decorso al momento di presentazione della domanda il termine fissato per il rilascio.

9) CONDIZIONE ABITATIVA IMPROPRIA

Richiedenti che abitino da almeno 3 mesi presso strutture di assistenza o beneficenza o in altro ricovero procurato a titolo precario o impropriamente adibito ad abitazione e privo di servizi igienici propri regolamentari, ovvero in locali per i quali sia stata accertata l’inabitabilità.

10) COABITAZIONE

Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari:

a) Nuclei non legati da vincoli di parentela o di affinità.

b) Nuclei legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado.

11) SOVRAFFOLLAMENTO

Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare:

a) In alloggio che presenta forte sovraffollamento, vale a dire:

– 3 o più persone in 1 vano abitabile;

– 4 o 5 persone in 2 vani abitabili;

– 6 persone in 3 o meno vani abitabili;

– 7 o più persone in 4 o meno vani abitabili.

b) In alloggio che presenta sovraffollamento, vale a dire:

– 1 o 2 persone in 1 vano abitabile;

– 3 persone in 2 vani abitabili;

– 4 o 5 persone in 3 vani abitabili;

– 6 persone in 4 vani abitabili;

– 7 o più persone in 5 vani abitabili.

12) CONDIZIONI DELL’ALLOGGIO

Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare:

a) In alloggio privo di servizi igienici interni o con servizi igienici interni non regolamentari (vale a dire: lavello, tazza e doccia o vasca), ovvero privi di servizi a rete (acqua o elettricità o gas), ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dall’ASL la condizione di antigienicità ineliminabile con normali interventi manutentivi.

b) In alloggio privo di impianto di riscaldamento (centralizzato o con caldaia autonoma), ovvero con servizi igienici interni privi di areazione naturale o meccanica, ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dall’ASL la condizione di antigienicità eliminabile con normali interventi manutentivi.

13) BARRIERE ARCHITETTONICHE

Richiedenti, di cui al precedente punto 2) che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che, per accessibilità o per tipologia, non consenta una normale condizione abitativa (barriere architettoniche, mancanza di servizi igienici adeguati o di un locale separato per la patologia presente).

14) CONDIZIONI DI ACCESSIBILITÀ

Richiedenti, di cui ai precedenti punti 1) e 2), che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che non è servito da ascensore ed è situato superiormente al primo piano.

15) LONTANANZA DALLA SEDE DI LAVORO

Richiedente che risieda in un alloggio situato in località diversa dal Comune in cui presta la propria attività lavorativa esclusiva o principale, ovvero sia destinato all’atto del bando a prestare servizio presso nuovi insediamenti o attività produttive in Comune diverso da quello di residenza; la distanza del luogo di residenza dal Comune sede di lavoro deve essere superiore a 60 minuti di percorrenza con gli ordinari mezzi di trasporto pubblico.

16) AFFITTO ONEROSO

Richiedenti titolari di un contratto di locazione relativo all’abitazione principale il cui “canone integrato”, all’atto del bando, sia superiore di oltre il 5% al “canone sopportabile” – entrambi determinati ai sensi della legge regionale 2/2000 e successive modificazioni – e non abbiano percepito il contributo FSA per l’annualità del canone cui si riferisce il reddito considerato nel bando stesso.

PARTE II

DETERMINAZIONE DELL’ISBAR, ISBARC, ISBARC/R

E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Determinazione dell’ISBAR, dell’ISBARC, dell’ISBARC/R

e formazione delle graduatorie

1. Determinazione dell’Indicatore dello Stato di Bisogno Abitativo Regionale ISBAR

1.1. Al fine di valutare le domande dei partecipanti al bando, si sono individuati tre indicatori, rappresentanti rispettivamente le condizioni:

a) del disagio familiare (F);

b) del disagio abitativo (A);

c) del disagio economico (E).

Gli indicatori vengono combinati attraverso la disgiunzione logica, che equivale alla unione di insiemi. L’utilizzo di tale modalità di combinazione degli indicatori evita la semplice somma aritmetica, ma fa sì che un indicatore contribuisca al risultato finale solo per la parte che già non è rappresentata, in valore, da uno degli altri indicatori.

La scelta di questa modalità di combinazione degli indicatori permette di simulare con maggiore efficacia un gruppo esaustivo di situazioni significative, ottenendone l’ordinamento in ordine di importanza del disagio complessivo.

In particolare, le domande che presentano situazioni di disagio di media entità per le diverse condizioni abitative, familiari ed economiche (valori medi per tutti gli indicatori), ottengono un valore dell’indicatore finale di bisogno abitativo inferiore a quello delle domande che presentano un forte disagio anche in uno solo degli elementi; utilizzando la somma degli indicatori si otterrebbe invece un risultato equivalente per entrambe le situazioni.

I tre indicatori sono valutati a partire dalle condizioni descritte nella Parte I del presente Allegato, a ciascuna delle quali è stato assegnato un valore specifico (tra 0 e 100); tali condizioni sono raggruppate (A1, A2,.., F1, F2,..) in modo da escludere quelle incompatibili (es.: rilascio alloggio e condizioni alloggio).

I valori specifici delle singole condizioni sono stati determinati in modo da rispondere a ragionevoli criteri di confronto tra le diverse combinazioni delle situazioni di disagio.

Per ogni condizione (abitativa o familiare) si procede alla somma dei valori delle condizioni di ogni gruppo (tre per le condizioni familiari e quattro per quelle abitative).

Sia per le condizioni abitative che per quelle familiari si assume il valore massimo raggiunto dai rispettivi gruppi come base per la costruzione del relativo indicatore

Ciascuno dei valori così ottenuti viene moltiplicato, prima della sua combinazione con gli altri due, per un coefficiente (peso) compreso tra 0 e 1, che rappresenta l’importanza dello specifico disagio nella composizione dello stato di bisogno complessivo.

Si è scelto di attribuire alle condizioni:

a) familiari peso 0,5; b) abitative peso 0,8; c) economiche peso 0,3; tenendo conto del fatto che in ogni caso è fissato un limite massimo di reddito, o meglio di condizione economica equivalente (ISEE), limite fissato in € 10.000,00.

Ai sensi dell’art. 8, comma 1 lett. f), sono ammessi i richiedenti che presentino un’ISEE-erp superiore a tale limite purché l’Indicatore della Situazione Economica (ISE-erp) non sia superiore a € 17.000,00.

Il basso peso assegnato alla condizione economica fa sì che questa non possa essere di per sé determinante, ma intervenga, a parità di altre condizioni, nel favorire l’ordinamento delle domande.

2. Modalità di formazione della graduatoria

2.1. La procedura per il calcolo degli indicatori ai fini della formazione della graduatoria è la seguente:

1. si assegnano alle singole condizioni abitative, economiche e familiari i relativi valori, tenendo conto che in nessun gruppo di condizioni la somma dei valori può superare 100, secondo le Tabelle 1.2.1. e 1.2.2;

2. l’indicatore di disagio familiare (F) è definito come il massimo tra F1, F2 ed F3, diviso per 100, al fine di ricondurlo all’intervallo 0-1, e moltiplicato per il coefficiente 0,5 che rappresenta il peso del disagio familiare;

3. analogamente l’indicatore di disagio abitativo (A) è definito come il massimo tra A1, A2, A3 ed A4, diviso per 100 e moltiplicato per il coefficiente 0,8 che rappresenta il peso del disagio abitativo;

4. l’indicatore di disagio economico (E), che deve assumere valori tra 0 e 1 al fine della combinazione con gli altri due, viene costruito a partire dall’ISEE del nucleo familiare;

5. il valore ISEE rappresenta un indicatore di situazione economica e non può essere usato in modo diretto, ma deve essere elaborato al fine di indicare il disagio economico;

6. dato che è stato fissato un limite massimo di ISEE-erp per l’accesso oltre il quale le domande non sono considerate valide, si può utilizzare la differenza tra tale limite e il valore ISEE del nucleo come indicatore del disagio:

ad esempio: per un ISEE uguale a 2.582,28 euro, la differenza risulterà di 7.417,72 euro (10.000,00 – 2.582,28), mentre per un ISEE uguale a 7.746,85 euro (10.000,00 – 7.746,85) la differenza risulta di 2.253,15 euro;

in tal modo il disagio economico risulta crescente al decrescere del valore ISEE del nucleo;

7. per riportare la differenza tra ISEE limite e ISEE del nucleo nell’intervallo 0 – 1, è sufficiente dividere tale differenza per l’ISEE limite, ottenendo così valore zero per ISEE del nucleo uguale al limite massimo e valore 1 per ISEE del nucleo uguale a zero. Nel caso in cui il richiedente sia stato ammesso in graduatoria per effetto della deroga al limite dell’ISEE-erp, prevista all’art. 8, comma 1, lett. f) (purché sia determinato un valore dell’ISE-erp ≤ a € 17.000,00) l’ISEE-erp del nucleo familiare, ai fini del calcolo dell’indice di disagio economico (E), è considerato pari all’ISEE limite;

8. la formula che determina l’indicatore del disagio economico è pertanto la seguente:

[(ISEE limite) – (ISEE nucleo)] / (ISEE limite)

il risultato viene moltiplicato per il coefficiente 0,3 che rappresenta il peso del disagio economico. L’ISEE viene determinato, con poche variazioni, per adattarlo alla specificità dell’erp, secondo i criteri utilizzati per il Fondo Sostegno Affitto, ai sensi della l.r. n. 2/2000, considerato che la tipologia di utenza presenta caratteristiche in larga parte analoghe.

9. Gli indicatori (A), (F) ed (E) vengono combinati tramite la formula della disgiunzione logica, che equivale alla unione di tre insiemi. Tale formula è la seguente:

T = [1 – (1 – A) * (1 – F) * (1 – E)]

Ne risulta un valore che moltiplicato per 10.000 assume, considerati i pesi determinati come sopra detto, valori tra

0 e 9.300 (ISBARC),

garantendo un dettaglio tale da ridurre notevolmente, per due nuclei familiari, la possibilità di valori identici.

10. L’ISBARC integrato con le modalità e i valori di seguito indicati è denominato ISBARC/R e permette la formazione della graduatoria, tenendo conto del periodo di residenza nella Regione Lombardia:

si attribuiscono i seguenti valori in funzione del periodo di residenza del richiedente in Lombardia

residenza

valore

fino ad un anno =

5

maggiore di 1 anno e inferiore o uguale a 3 anni =

15

maggiore di 3 anni e inferiore o uguale a 6 anni =

30

maggiore di 6 anni e inferiore o uguale a 10 anni =

60

oltre 10 anni =

80

Il valore corrispondente viene diviso per cento e moltiplicato per il coefficiente 0,5 che rappresenta il peso attribuito al periodo di residenza.

Il risultato ottenuto (R) viene combinato con l’indicatore T di cui al precedente punto 9 con la seguente formula (disgiunzione logica)

[1 – (1 – T) * (1 – R)]

Ne risulta un valore che, moltiplicato per 10.000, può essere compreso tra

250 e 9.650 (ISBARC/R)

La disposizione delle domande di assegnazione in ordine decrescente di ISBARC/R forma la graduatoria comunale.

11. A parità di valore la posizione in graduatoria è determinata con la seguente procedura:

a) è data precedenza al richiedente con il periodo di residenza maggiore;

b) a parità di periodo di residenza è data precedenza al richiedente con l’indicatore di disagio abitativo maggiore di cui alla lettera b) del punto 1.1;

c) se anche l’indicatore di disagio abitativo è uguale, è data precedenza al richiedente con l’indicatore di disagio familiare maggiore di cui alla lettera a) del punto 1.1;

d) se gli indicatori di disagio abitativo e familiare sono uguali, è data precedenza al richiedente con l’indicatore di disagio economico maggiore di cui alla lettera c) del punto 1.1.



PARTE III

DETERMINAZIONE DELL’ISE erp E DELL’ISEE erp

Determinazione dell’Indicatore

della Situazione Economica (ISE-erp)

e dell’Indicatore della Situazione Economica

equivalente per l’Edilizia Residenziale Pubblica

(ISEE-erp)

Ai fini dell’assegnazione e della gestione degli alloggi di erp sono istituiti i seguenti indicatori e parametri, con riferimento alla legge regionale 14 gennaio 2000, n. 2, art. 2, commi 9-18, per la determinazione dell’ISEEe-fsa, con modifiche e integrazioni per adeguarlo alla specificità dell’erp. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la suddetta legge regionale 2/2000 e le relative norme attuative.

1. Indicatore della situazione reddituale ISR-erp

1.1 L’Indicatore della Situazione Reddituale ISR-erp è così determinato:

a)

si sommano per ciascun componente del nucleo familiare:

– i redditi indicati dall’art. 3, commi 1-3, del d.p.c.m. 7 maggio 1999, n. 221, con le modalità di cui al successivo comma 4 del medesimo art. 3;

– gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esenti da tassazione, fatta eccezione per le sole somme soggette a tassazione separata (ad esempio Trattamento di Fine Rapporto) e per gli assegni familiari;

b)

si detraggono: l’IRPEF dovuta, le spese mediche deducibili documentate e, fino ad un massimo di 2.582 euro annui, le rette corrisposte per la degenza di familiari ultrasessantacinquenni in case di riposo.

1.2 Non si applica la detrazione, di cui all’art. 3, comma 5, del d.p.c.m. 221/99 e successive modifiche e integrazioni, per l’abitazione in locazione;

1.3 Ai fini della determinazione del reddito figurativo, di cui alla lettera d) dell’art. 3, comma 1, del citato d.p.c.m., e successive modifiche e integrazioni si applica il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali indicato dal Ministero del Tesoro relativo all’anno di riferimento del reddito.

2. Indicatore della situazione patrimoniale ISP-erp

2.1 La somma dei valori patrimoniali è determinata sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, i valori patrimoniali indicati all’art. 4, comma 1 del d.p.c.m. 7 maggio 1999, n. 221, e successive modifiche o integrazioni con le modalità ivi previste e con esclusione delle franchigie di cui al comma 1 lett. a) e b) dello stesso art. 4.

2.2 L’Indicatore della Situazione Patrimoniale ISP-erp è determinato moltiplicando la somma dei valori patrimoniali, di cui al comma precedente, per il coefficiente 0,20.

3. Scala di equivalenza

3.1 Il Parametro della Scala di Equivalenza (PSE), corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, come definito dal d.p.c.m. 7 maggio 1999 n. 221 e successive modifiche e integrazioni, è desunto dalla scala di equivalenza definita dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche o integrazioni e dal successivo regolamento (d.p.c.m. 18 maggio 2001), riportata in Tabella 3.1.1.

Tab. 3.1.1

numero dei componenti il nucleo familiare

parametro

1

1,00

2

1,57

3

2,04

4

2,46

5

2,85

Maggiorazioni

+ 0.35

per ogni ulteriore componente

+ 0.2

in caso di presenza nel nucleo di figli minori e un solo genitore

+ 0.5

per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all’articolo 3, comma 3, della l. 5 febbraio 1992, n. 104 o con invalidità superiore al 66%.

+ 0.2

per i nuclei familiari con minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa.

3.2 Devono intendersi portatori di handicap permanente, ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i soggetti per i quali “la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, e la situazione assume la connotazione della gravità”. La situazione descritta deve essere accertata dall’unità sanitaria locale, ai sensi dell’art. 4 della medesima legge.

3.3 Si intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66% i mutilati, gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1ª alla 5ª.

3.4 Si considerano attività di lavoro e di impresa quelle specificate all’art. 5, comma 2, del d.p.c.m. 221/99 e successive modifiche e integrazioni.

4. Determinazione del canone sopportabile

4.1 Ai fini del riconoscimento della condizione di affitto oneroso il canone sopportabile è il prodotto tra il valore dell’ISEE-fsa, l’Incidenza massima ammissibile (Imax) ad esso corrispondente, indicata in Tabella 4.1.1, e il Parametro della Scala di Equivalenza (PSE), riferito alla composizione del nucleo familiare.

Tab. 4.1.1

incidenza massima ammissibile

del canone (Imax)

Valore dell’ISEE-fsa

10,0%

< = 3.100,00

11,0%

3.100,01 – 3.615,20

12,0%

3.615,21 – 4.131,66

13,0%

4.131,67 – 4.648,11

14,0%

4.648,12 – 5.164,57

15,0%

5.164,58 – 5.681,03

16,0%

5.681,04 – 6.197,48

17,0%

6.197,49 – 6.713,94

18,0%

6.713,95 – 7.230,40

19,0%

7.230,41 – 7.746,85

20,0%

7.746,86 – 8.263,31

21,0%

8.263,32 – 8.779,77

22,0%

8.779,78 – 9.296,22

23,0%

9.296,23 – 9.812,68

24,0%

9.812,69 – 10.000,00

5. Soglia patrimoniale

5.1 La soglia patrimoniale determinata per l’ISP-fsa, ai sensi della citata l.r. 2/2000, è elevata per l’ISP-erp a € 15.494, aumentati di € 5.165 per ogni punto della scala di equivalenza, riferita alla composizione del nucleo familiare, come esemplificato in Tabella 5.1.1

Tab. 5.1.1

Valori esemplificativi

della scala di equivalenza

(PSE)

Indicatore

della Situazione Patrimoniale

ISP-erp

1

20.659,00

1,5

23.241,50

2

25.824,00

2,5

28.406,50

3

30.989,00

3,5

33.571,50

4

36.154,00

5

41.319,00

6. Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE-erp

6.1 Ai sensi dell’art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e del d.lgs. n. 109/98 e successive modifiche e integrazioni, e al fine specifico dell’assegnazione e gestione dell’erp, è determinato l’indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE-erp), come rapporto tra l’Indicatore della Situazione Economica (ISE-erp) e il Parametro della Scala di Equivalenza (PSE), che rappresenta la composizione del nucleo familiare.

7. Indicatore della Situazione Economica ISE-erp

7.1 L’Indicatore della Situazione Economica, al fine dell’assegnazione e gestione dell’erp (ISE-erp) è determinato, a sua volta, dalla somma dell’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR-erp) con l’Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP-erp), entrambi stabiliti anche con riferimento alla specificità del comparto dell’edilizia residenziale pubblica.

8. Componenti nucleo familiare

8.1 Ai fini della determinazione dell’ISEE-erp e degli altri indicatori previsti dal presente regolamento, si considera la situazione economica di tutti i soggetti indicati nella domanda, nella quale possono essere dichiarati nel caso di ricongiunzione o di famiglia di nuova formazione, anche quelli non compresi nella famiglia anagrafica, ai sensi del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 e non fiscalmente a carico.




PARTE IV

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DEL CALCOLO PONDERALE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

E DELLE CONDIZIONI FAMILIARI E ABITATIVE


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