Legge Regionale 1 ottobre 2014 , n. 26

Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna

(BURL n. 40, suppl. del 01 Ottobre 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-10-01;26

Art. 12
(Scuole di sci e di alpinismo)
1. L'apertura e l'esercizio di scuole invernali o estive per l'insegnamento della pratica dello sci e di scuole di alpinismo o di sci-alpinismo sono soggetti alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) alla Giunta regionale.
2. Le funzioni di vigilanza sulle scuole di cui al comma 1 sono esercitate dai comuni, dalle province e dai collegi regionali di cui all'articolo 10, comma 7.
3. La Giunta regionale definisce con regolamento i requisiti funzionali delle scuole.
4. Le scuole di sci e le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo, nonché, singolarmente, i maestri di sci, le guide alpine e gli accompagnatori di media montagna devono essere coperti da polizza assicurativa contro i rischi di responsabilità civile verso terzi derivanti dalle proprie attività.
5. E' fatta salva la facoltà del CAI di organizzare, secondo le disposizioni della legge 6/1989, scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per la formazione dei propri istruttori.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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