LEGGE REGIONALE
2 febbraio 2001
, N. 3
Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all'attuazione del DPEFR ai sensi dell'art. 9-ter della L.R. 34/1978
(BURL n. 6, 1° suppl. ord. del 06 Febbraio 2001 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-02-02;3
Art. 4.
Disposizioni in materia di servizi alla persona ed alla comunità.
2. Per effetto delle disposizioni contenute nel comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 31/1997 come sostituito dal comma 1, lettera d), la Giunta regionale esamina e, se ne ricorrono le condizioni, approva, ai fini dell’applicazione della d.g.r. 40903 del 29 dicembre 1998, i piani di organizzazione ed i piani strategici che gli ospedali classificati senza fini di lucro e IRCCS di diritto pubblico hanno adottato e sottoposto all’approvazione della Giunta regionale.(30)
4. La legge regionale 13 febbraio 1988, n. 5 (Istituzione e modalità di gestione dell'elenco regionale delle imprese abilitate alla fornitura di protesi, presidi ed ausili con spesa a carico del fondo sanitario nazionale)(32)è abrogata.
6. Alla legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 (Politiche regionali per la famiglia)(34) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 4 dell’articolo 4è sostituito dal seguente:
“4. Al fine di agevolare l’integrazione ed il reinserimento sociale e professionale di portatori di handicap, la Regione concede alla famiglia o al singolo soggetto portatore di handicap contributi per l’acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati.”;
“4. Al fine di agevolare l’integrazione ed il reinserimento sociale e professionale di portatori di handicap, la Regione concede alla famiglia o al singolo soggetto portatore di handicap contributi per l’acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati.”;
b) dopo il comma 4 dell’articolo 4è aggiunto il seguente comma 4 bis:
“4 bis. La Regione promuove e sostiene la creazione di centri di accoglienza per donne maltrattate e per le madri e i bambini che hanno subito maltrattamenti in famiglia.”.
“4 bis. La Regione promuove e sostiene la creazione di centri di accoglienza per donne maltrattate e per le madri e i bambini che hanno subito maltrattamenti in famiglia.”.
7. Gli enti che hanno beneficiato di contributi regionali a rimborso per spese di investimento ai sensi della l.r. 10 maggio 1980, n. 54 (Attuazione di un programma straordinario di completamento degli interventi previsti dalle leggi 6 dicembre 1971, n. 1044 e 29 novembre 1977, n. 891) e che pagano annualità ad un tasso di interesse superiore a quello stabilito per i nuovi finanziamenti dalla Cassa Depositi e Prestiti alla data di entrata in vigore della presente legge possono:
Con successivo atto sono definite le modalità operative.
b) ottenere l'applicazione di un tasso di interesse pari a quello come sopra praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti. La decorrenza del nuovo tasso ha effetto dall'annualità 2001 fermo restando la durata originaria del rimborso.
Con successivo atto sono definite le modalità operative.
NOTE:
31. Il comma è stato abrogato dall'art. 4, comma 3 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6. L'abrogazione decorre dalla data di entrata in vigore della l.r. 2 febbraio 2001, n. 3 (7 febbraio 2001).
35. Il comma è stato abrogato dall'art. 34, comma 2, lett. b) della l.r. 28 settembre 2006, n. 22 a seguito dell'approvazione degli atti attuativi di cui all'art. 11, comma 3 della l.r. 28 settembre 2006, n. 22: vedi dgr VIII/003811 del 20 dicembre 2006.
36. La lettera è stata abrogata dall'art. 34, comma 1, lett. b) della l.r. 28 settembre 2006, n. 22.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia