Legge Regionale
27 febbraio 2007
, N. 5
Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - (Collegato ordinamentale 2007)
(BURL n. 9, 2° suppl. ord. del 02 Marzo 2007 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-02-27;5
Art. 12
(Patrocinio e contributi del Consiglio regionale a favore di enti ed associazioni per iniziative di interesse regionale)
1. Il Consiglio regionale può concedere il proprio patrocinio a carattere non oneroso a enti, istituzioni, associazioni, comitati, che non abbiano fini di lucro, per la promozione di iniziative e manifestazioni di particolare interesse e rilievo regionale. Tali manifestazioni devono essere qualificanti per le funzioni e le attività del Consiglio regionale.
2. Il Consiglio regionale può concedere, nei limiti del relativo fondo del proprio bilancio, contributi a enti, istituzioni, associazioni, comitati, che non abbiano fini di lucro, per la promozione di iniziative e manifestazioni di particolare interesse e rilievo regionale. Tali manifestazioni devono essere qualificanti per le funzioni e le attività del Consiglio regionale. I progetti per i quali viene richiesto il contributo al Consiglio regionale non possono godere di altri contributi regionali.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia