Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 6
(Autorizzazioni per le grandi strutture di vendita)
1. L'apertura, l'ampliamento ed il trasferimento di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, a seguito della conferenza di servizi di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).
2. Le domande sono valutate in ordine cronologico e, tra domande concorrenti, la prioritàè attribuita a quelle che richiedono minore superficie di vendita di nuova previsione. La precedenza o la concorrenza tra le domande è accertata su base regionale in relazione al mese di calendario in cui risultano pervenute alla Regione.
3. Costituiscono elementi essenziali della domanda:
a) le dichiarazioni di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del d.lgs. 114/1998 ;
b) la relazione illustrativa concernente la conformità e la compatibilità dell'insediamento con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali e con i criteri regionali di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, nonché con le disposizioni della presente sezione;
c) la valutazione dell'impatto occupazionale netto;
d) lo studio dell'impatto sulla rete commerciale esistente e del contesto sociale;
e) lo studio dell'impatto territoriale ed ambientale, fatto comunque salvo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di valutazione di impatto ambientale.
4. La trasmissione della copia della domanda da parte del comune alla provincia ed alla Regione è condizione di validità della prima riunione della conferenza di servizi.
5. La conferenza di servizi è indetta dal comune e la prima riunione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla presentazione della domanda, previ accordi con la Regione e la provincia; la conferenza di servizi si riunisce di norma presso la sede della Regione.
6. Il comune trasmette alla provincia ed alla Regione copia della domanda riportante la data del protocollo comunale o la data di spedizione se effettuata a mezzo raccomandata da parte del richiedente, e provvede all'istruttoria preliminare. Ove l’intervento necessiti della verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) e, alla data di presentazione della domanda di cui al precedente periodo non sia stato adottato il provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA: (15)
a) i termini del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1 sono sospesi fino all’adozione del provvedimento finale relativo alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, con ripresa della relativa decorrenza dalla data di adozione del provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA; la sospensione dei termini di cui alla presente lettera non può protrarsi, in ogni caso, oltre trenta giorni; la domanda di autorizzazione è rigettata qualora, entro il termine di conclusione del procedimento autorizzatorio, non sia stato adottato il provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA;
b) l’eventuale provvedimento di assoggettamento a VIA dell’intervento:
1) non comporta, per il proponente, l’onere di presentazione, in allegato all’istanza di cui all’articolo 27 bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), della documentazione e degli elaborati progettuali già presentati a corredo della domanda di autorizzazione di cui al comma 1 e trasmessi telematicamente alla Regione, come previsto dal precedente periodo;
2) determina il rigetto della domanda di autorizzazione presentata al comune.
7. Le deliberazioni della conferenza di servizi sono adottate entro novanta giorni dalla convocazione. Su segnalazione della Regione, le conferenze di servizi riguardanti domande concorrenti individuano il termine anticipato di conclusione dei rispettivi lavori in modo che siano comunque rispettati il termine massimo dei lavori della prima conferenza avviata e l'ordine di esame delle diverse domande in base ai criteri di priorità tra domande concorrenti.
8. A tutela del richiedente, se la prima riunione della conferenza di servizi non è convocata, il termine per la conclusione dei lavori della medesima decorre dal sessantesimo giorno dal ricevimento della domanda da parte della Regione, a seguito di trasmissione da parte del comune, o della provincia o del richiedente. In caso di inerzia del comune, la Regione, sentiti il comune e la provincia, previo invito ad adempiere, indice la conferenza.
9. Se alla scadenza del termine fissato, i lavori della conferenza di servizi non sono conclusi, essa si intende automaticamente convocata nel giorno in cui è stato fissato il termine per la conclusione dei lavori, presso la Regione.
10. Le determinazioni della conferenza di servizi sono in ogni caso validamente assunte entro il termine di centoventi giorni dalla data di effettuazione della prima riunione. Entro tale termine deve essere inoltrata, da parte del comune, comunicazione al presentatore della domanda ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9, comma 5, del d.lgs 114/1998 dell'eventuale diniego motivato. La comunicazione può essere comunque validamente effettuata da ciascuno degli enti rappresentati nella conferenza di servizi.
11. E’ prevista la contestualità del rilascio dell’autorizzazione all’apertura e del permesso di costruire, fatta salva la conclusione del procedimento relativo all’autorizzazione all’apertura nei termini e secondo le procedure di cui al presente articolo.(16)
12. La conferenza di servizi, valutate le risultanze dell'istruttoria preliminare, dichiara l'ammissibilità della domanda ovvero dispone il rigetto della stessa nel caso di assenza di elementi essenziali o nel caso in cui l'istruttoria preliminare abbia accertato l'assenza dei requisiti soggettivi del richiedente. Se è stata dichiarata l'ammissibilità della domanda la conferenza può chiedere elementi integrativi. La richiesta di integrazione non interrompe i termini per la valutazione della domanda.
13. Il comune invita a partecipare alla conferenza di servizi, sin dalla prima riunione, gli enti e i soggetti di cui all'articolo 9, comma 4, del d.lgs. 114/1998.
14. Nel corso dei suoi lavori la conferenza di servizi stabilisce eventuali estensioni della partecipazione ad altri soggetti interessati in relazione all'area di gravitazione dell'insediamento proposto come definita dal programma di cui all'articolo 4, comma 1, e l'eventuale informazione e richiesta di parere a regioni confinanti.
16. L'autorizzazione all'apertura di grandi strutture di vendita è revocata, salvo quanto previsto dall’articolo 7, nei casi previsti dall'articolo 22, comma 4, del d.lgs. 114/1998.(18)
17. Nel caso di grandi strutture di vendita previste in piani attuativi o in strumenti di programmazione negoziata è prevista la correlazione tra il procedimento di natura urbanistica e quello autorizzatorio commerciale disciplinato nei termini e secondo le modalità del presente testo unico. Il procedimento di natura urbanistica deve concludersi contestualmente o successivamente a quello autorizzatorio commerciale. In caso di piani attuativi o di programmi integrati di intervento conformi al vigente strumento di pianificazione, il termine per la conclusione del relativo procedimento di approvazione resta sospeso sino alla conclusione del procedimento autorizzatorio commerciale. La mancata correlazione dei procedimenti costituisce elemento di specifica considerazione negativa in sede di esame della domanda di autorizzazione commerciale.
18. Nel caso di grandi strutture di vendita previste in piani attuativi o in strumenti di programmazione negoziata la conferenza di servizi di cui all'articolo 9 del d.lgs. 114/1998è convocata dal comune a seguito di presentazione della domanda di autorizzazione commerciale corredata di tutti gli allegati previsti dalla normativa regionale. La domanda deve essere presentata entro i seguenti termini:
a) in caso di piani attuativi conformi allo strumento urbanistico comunale, dopo l'adozione degli stessi;
b) in caso di strumenti di programmazione negoziata in variante allo strumento urbanistico comunale vigente e di rilevanza regionale, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della variante e l'approvazione dell'ipotesi di accordo di programma da parte della Giunta regionale; in questo caso non è richiesta la conformità urbanistica al momento della presentazione della domanda.
19. L'approvazione di uno strumento di programmazione negoziata in variante agli atti di pianificazione urbanistica dei comuni costituisce, per la parte variata, atto di adeguamento ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del d.lgs. 114/1998.
20. Nel caso di cui al comma 18, lettera b), la conformità urbanistica della grande struttura di vendita deve intervenire prima del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale da parte del comune competente. E' applicabile quanto previsto al comma 6, secondo periodo, anche qualora la grande struttura di vendita sia prevista da strumenti di programmazione negoziata. Il rilascio dell'autorizzazione all'apertura delle grandi strutture di vendita è subordinata alla positiva conclusione del procedimento di programmazione negoziata.
21. Il comune, entro dieci giorni dal rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, procede alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione (BURL) di un avviso contenente gli elementi identificativi dell'insediamento commerciale autorizzato, nonché la data della seduta della conferenza di servizi che ha deliberato l'accoglimento della domanda.
21 bis. Ove l’intervento necessiti della valutazione di impatto ambientale, si applica quanto previsto all’articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e gli atti di assenso, comunque denominati, necessari al rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1, sono acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi di cui all’articolo 27 bis, comma 7, del d.lgs. 152/2006. Il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale è subordinato, in relazione al titolo abitativo commerciale, al parere favorevole del rappresentante della Regione, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del d.lgs. 114/1998. Alle riunioni della conferenza di servizi di cui al presente comma sono invitati, in applicazione dell’articolo 14 ter, comma 6, della legge 241/1990, i soggetti di cui all’articolo 9, comma 4, del d.lgs. 114/1998. Ferma restando l’applicazione, ove l’intervento necessiti della valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, di quanto previsto al presente comma e alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale), il rappresentante della Regione è individuato nel dirigente regionale competente per la VIA come stabilito dall’articolo 2, comma 7 sexies, della l.r. 5/2010; egli potrà essere affiancato dal dirigente regionale competente in materia di commercio, secondo criteri e modalità definite con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, da adottare entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma come introdotto della legge regionale recante (Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo). La deliberazione di cui al precedente periodo indica, altresì, le modalità per consentire l'espressione, da parte del rappresentante unico, della posizione univoca e vincolante regionale in conferenza di servizi, anche ai fini della valutazione delle istanze per l’autorizzazione all’apertura o alla modifica delle grandi strutture di vendita.(19)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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