REGOLAMENTO REGIONALE
26 settembre 2002
, N. 9
Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna
(BURL n. 40, 1º suppl. ord. del 01 Ottobre 2002 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-09-26;9
Art. 83.
Pesca.
1. Le reti da pesca, le nasse e gli altri attrezzi per la pesca devono essere posizionate in modo da non recare intralcio alla navigazione e se si estendono nel canale navigabile o in prossimità dello stesso sono contrassegnati:
2. Sulla rotta delle unità nautiche in servizio regolare, in prossimità delle entrate dei porti e degli imbarcaderi per unità nautiche dei passeggeri, come pure delle strettoie, la posa di reti da pesca, di nasse e d’altri attrezzi per la pesca è consentita solo nel limite in cui la navigazione non ne sia intralciata.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia