Legge Regionale 30 dicembre 2009 , n. 33

Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità

(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33

Art. 107
(Funzioni e competenze della Regione, della ATS e del sindaco quale autorità sanitaria locale in materia veterinaria)(389)
1. La Giunta regionale istituisce l'anagrafe degli animali d'affezione e approva, con la collaborazione tecnica della Consulta regionale di cui all'articolo 110, acquisito il parere della commissione consiliare competente, il piano regionale triennale degli interventi in materia di:
a) educazione sanitaria e zoofila;
b) controllo demografico della popolazione animale;
c) prevenzione del randagismo.
2. Il piano di cui al comma 1 include gli interventi educativi di responsabilizzazione dei proprietari.
3. Sulla base dei dati provenienti dall'anagrafe degli animali da affezione, dal censimento delle colonie feline e dalle strutture di ricovero autorizzate, il piano prevede:
a) i criteri per l'analisi del fenomeno dell'abbandono dei cani e della formazione di colonie urbane di gatti liberi;
b) le modalità di utilizzazione della quota assegnata dallo Stato ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo);
c) i criteri per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi e per la verifica, anche in collaborazione con le associazioni di volontariato, le scuole, gli enti locali e i privati, del raggiungimento degli obiettivi;
d) i criteri per l'organizzazione dei corsi d'aggiornamento o di formazione professionale di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b), della legge n. 281/1991.
5. Gli interventi previsti dal piano sono attuati anche tramite specifiche convenzioni fra la Regione, le ATS, i comuni, le associazioni di cui all'articolo 111, gli enti e gli istituti di ricerca.
6. La ATS, tramite idonea articolazione, garantisce le funzioni e le attività sanitarie sul proprio territorio, in particolare:
a) la gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione;
b) l'organizzazione dell'attività di accalappiamento dei cani vaganti, nonché di raccolta dei gatti che vivono in libertà ai fini della loro sterilizzazione e di ricovero sanitario;
c) il censimento delle zone in cui esistono colonie feline;
d) gli interventi di controllo demografico della popolazione canina e felina;
e) l'attività di vigilanza, di prevenzione e di accertamento;
f) gli interventi di pronto soccorso finalizzati alla stabilizzazione di cani vaganti o di gatti che vivono in libertà, ritrovati feriti o gravemente malati e il ricovero sanitario per l'esecuzione degli interventi di profilassi, diagnosi e terapia sui cani vaganti e sui gatti che vivono in libertà.
7. Al direttore generale della ATS competono:
a) la titolarità dei poteri sanzionatori;
b) l'approvazione, su proposta del dipartimento veterinario, dei progetti attuativi degli interventi affidati dal piano regionale alla ATS.
8. Le strutture destinate al ricovero degli animali d'affezione, per finalità sanitarie, di tutela, di allevamento, commerciali, amatoriali, sono registrate nell'anagrafe degli animali d'affezione, da parte della ATS territorialmente competente; a tal fine, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, presentano una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al comune che, anche con il preventivo coinvolgimento della ATS, verifica la sussistenza dei requisiti richiesti.
9. Restano ferme le competenze del sindaco, quale autorità sanitaria locale, per l'adozione di provvedimenti di carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria di cui all'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
10. Gli atti e provvedimenti del sindaco, quando non sono adottati su proposta del dipartimento di prevenzione veterinario, sono adottati sentito il dipartimento stesso.
11. Il sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, può disporre, in caso di maltrattamenti, anche ai fini della tutela igienico-sanitaria, che gli animali d'affezione siano posti in osservazione per l'accertamento delle loro condizioni fisiche.
12. Ai comuni, singoli o associati, e alle comunità montane competono:
a) la predisposizione delle strutture di ricovero destinate alla funzione di canile sanitario e di canile rifugio, acquisendone la disponibilità nelle forme ritenute più opportune; le strutture destinate alla funzione di canile sanitario sono messe a disposizione delle ATS competenti in comodato d'uso;
b) il servizio di ricovero di animali d'affezione catturati o raccolti;
c) l'attività di vigilanza, di prevenzione e accertamento delle infrazioni previste dal presente capo, effettuata dal corpo di polizia locale;
d) la realizzazione di campagne informative sugli obiettivi del presente capo e sulle modalità di attuazione, anche avvalendosi degli uffici tutela animali, ove istituiti, e della collaborazione delle associazioni di cui all'articolo 111 e dei medici veterinari;
e) la predisposizione di sportelli per l'anagrafe degli animali d'affezione;
f) la collaborazione con le ATS per la gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione;
g) la stipula di convenzioni o accordi di collaborazione, di intesa con le ATS, con i privati e le associazioni per la gestione delle colonie feline.
13. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 12, lettera c), i comuni possono avvalersi, mediante convenzioni, della collaborazione delle guardie volontarie delle associazioni di cui all'articolo 111 alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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