Regolamento Interno
9 giugno 2009
, n. VIII/840(1)
Regolamento generale del Consiglio regionale
(BURL n. 25, 5° suppl. straord. del 26 Giugno 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2009-06-09;VIII/840
Art. 108
(Istituzione e composizione)
1. Entro quarantacinque giorni dalla seduta di insediamento il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di presidenza, istituisce il Comitato paritetico di controllo e valutazione, previsto dall'articolo 45 dello Statuto e ne nomina i componenti.
3. La proposta dell'Ufficio di presidenza è formulata in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle minoranze nonché la presenza di entrambi i generi.
4. Non possono far parte del Comitato gli assessori regionali, i sottosegretari, i presidenti di commissione e i consiglieri nominati presso gli enti del sistema regionale.
5. Il Comitato, nella sua prima seduta convocata dal Presidente del Consiglio, elegge il presidente ed il vice presidente in modo da garantire la rappresentanza della maggioranza e delle minoranze, con due votazioni separate a scrutinio segreto. L'elezione avviene a maggioranza assoluta dei componenti. A metà legislatura si procede al rinnovo delle cariche, garantendo l'alternanza tra maggioranza e minoranze.
6. Il presidente convoca il Comitato, formula l'ordine del giorno, presiede le sedute e ne regola i lavori. Il presidente, in caso di assenza, viene sostituito dal vice presidente. Il presidente ed il vice presidente formulano al Comitato proposte per la programmazione dei lavori.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia