Regolamento Interno
9 giugno 2009
, n. VIII/840(1)
Regolamento generale del Consiglio regionale
(BURL n. 25, 5° suppl. straord. del 26 Giugno 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2009-06-09;VIII/840
Art. 32
(Intervento in commissione dei componenti della Giunta regionale)
1. Il Presidente della Regione e gli assessori possono intervenire alle sedute delle commissioni con diritto di proposta e di parola. Il Presidente può farsi rappresentare da un sottosegretario.
2. Gli assessori sono tenuti a intervenire alle sedute:
b) se richiesti dalle commissioni nell'ambito della funzione di vigilanza e controllo, a norma dell'articolo 51;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia