LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2004 , N. 36

Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) – Collegato 2005

(BURL n. 52, 1º Suppl. Ord. del 24 Dicembre 2004 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-12-20;36

Art. 3.
Disposizioni in materia di territorio, trasporti e ambiente.
3. La Regione partecipa alla realizzazione degli interventi stradali di potenziamento e riqualificazione del sistema di attraversamento dell’Adda.
4. La Regione compartecipa, a titolo di cofinanziamento e ad integrazione delle somme rese disponibili allo scopo dallo Stato, alla realizzazione degli interventi di potenziamento della linea ferroviaria Ferrovie Nord Milano Esercizio (FNME) per il collegamento Novara-Malpensa.
5. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)(6) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 3 dell’articolo 25 è aggiunto il seguente:
“3 bis. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 2 la Regione può avvalersi delle società consortili a responsabilità limitata costituite ai sensi dell’articolo 55, commi 17 e 17 bis. Le modalità di avvalimento, di svolgimento delle attività, nonché gli obiettivi e i risultati sono disciplinati da apposite convenzioni e saranno sostenuti con il contributo della Regione.”;
b) dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 43 è aggiunta la seguente:
“e bis) l’asportazione e lo smaltimento degli idrocarburi immessi nelle acque dei laghi e dei fiumi, salvo le normali perdite dei natanti, qualora i responsabili della contaminazione non provvedano ovvero non siano individuabili.”;
c) dopo il comma 17 bis dell’articolo 55 é inserito il seguente:
“17 ter. La partecipazione maggioritaria della Regione al capitale sociale delle società di cui al comma 17 è assicurata anche attraverso l’attribuzione di quote ad enti dipendenti e agenzie regionali.”.
6. La Regione, in attuazione della direttiva comunitaria n. 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, nonché del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 (Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), di recepimento della predetta direttiva, provvede, mediante lo sportello integrato per la prevenzione e il controllo delle emissioni (IPPC), al rilascio della autorizzazione integrata ambientale, anche avvalendosi dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA). A tal fine promuove e favorisce la diffusione presso le imprese, anche mediante il coinvolgimento delle associazioni di categoria, di programmi volti alla conoscenza delle migliori tecnologie disponibili per la gestione dei cicli produttivi e per l’abbattimento degli inquinanti. Per la copertura complessiva dei costi derivanti dalle attività di cui al presente comma, la Giunta regionale, nelle more di approvazione del tariffario da parte dello Stato, approva apposito tariffario per la determinazione delle somme che le aziende sono tenute a corrispondere ai sensi del D.Lgs. 372/1999.
7. Alla legge regionale 2 aprile 2002, n. 5 (Istituzione dell’Agenzia interregionale per il fiume Po) (AIPO)(7)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 3 dell’articolo 5 è aggiunto il seguente:
“3 bis. A valere sulle risorse trasferite per la realizzazione di investimenti, è stabilita a favore dell’Agenzia una quota per spese generali nella misura del 10 per cento dell’importo dei lavori e delle espropriazioni. Tale quota compensa ogni altro onere affrontato per la realizzazione delle opere dalla fase progettuale al collaudo e accertamento di terreni occupati.”.
NOTE:
6. Si rinvia alla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
7. Si rinvia alla l.r. 2 aprile 2002, n. 5, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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