Regolamento Interno
9 giugno 2009
, n. VIII/840(1)
Regolamento generale del Consiglio regionale
(BURL n. 25, 5° suppl. straord. del 26 Giugno 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2009-06-09;VIII/840
Art. 54
(Convocazione)
1. Il Consiglio è convocato dal Presidente e si riunisce in via ordinaria o straordinaria. Le sedute in via ordinaria si svolgono secondo il programma e il calendario trimestrale dei lavori di cui all'articolo 23.
2. La convocazione straordinaria può essere disposta direttamente dal Presidente del Consiglio in casi di particolare necessità e urgenza. Può essere chiesta dal Presidente della Regione o da almeno quindici consiglieri con l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e allegando i relativi testi; in tal caso la seduta deve tenersi entro trenta giorni dalla richiesta.(50)
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 99, comma 5, l'avviso di convocazione, con l'indicazione degli orari della seduta, l'ordine del giorno, i testi e le relazioni, deve essere trasmesso ai consiglieri almeno tre giorni lavorativi prima della seduta. In caso di convocazione di seduta straordinaria il termine può essere ridotto a ventiquattro ore.
4. La seduta del Consiglio regionale è unica per ogni giorno solare indipendentemente dagli orari stabiliti per lo svolgimento dei lavori.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia