Legge Regionale 1 ottobre 2015 , n. 27

Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo

(BURL n. 40, suppl. del 02 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-01;27

Art. 67
(Associazioni)(58)
1. Le associazioni senza fine di lucro di cui all'articolo 5 del d.lgs. 79/2011 che operano nel settore del turismo giovanile e per finalità ricreative, culturali, religiose, assistenziali o sociali, laddove agevolino l'offerta o la vendita di pacchetti turistici e di servizi turistici collegati, di durata superiore a ventiquattro ore o che includono un pernottamento, agendo occasionalmente, nel limite di due volte l'anno e per un gruppo limitato di viaggiatori senza offerta al pubblico, non sono soggette alle disposizioni del presente titolo.
2. Nel limite dell'occasionalità di cui al comma 1, le associazioni sono comunque tenute a fornire informazioni adeguate ai viaggiatori sul fatto che i pacchetti o servizi turistici collegati non sono soggetti alla disciplina di cui al Titolo VI, Capo I, del d.lgs. 79/2011.
3. Le associazioni di cui al comma 1 sono tenute a stipulare un'assicurazione a copertura dei rischi derivanti agli associati e a dare preventiva comunicazione delle attività al comune sede dell'associazione
4. Il comune, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, ingiunge la cessazione di ulteriore attività, qualora accerti che non è stata stipulata l'assicurazione.
5. Le associazioni di cui al comma 1 esibiscono la polizza assicurativa di responsabilità civile ai controlli.
6. È fatto divieto alle associazioni di cui al comma 1 di effettuare promozione commerciale al di fuori dei propri associati, in qualsiasi forma, le iniziative afferenti all'organizzazione di viaggi.
NOTE:
58. L'articolo è stato sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. h) della l.r. 10 dicembre 2019, n. 22. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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