Regolamento Interno
9 giugno 2009
, n. VIII/840(1)
Regolamento generale del Consiglio regionale
(BURL n. 25, 5° suppl. straord. del 26 Giugno 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2009-06-09;VIII/840
Art. 12
(Dimissioni dei consiglieri regionali)
1. Il consigliere che intende dimettersi deve darne comunicazione scritta all'Ufficio di presidenza del Consiglio e alla Giunta delle elezioni.
2. Le dimissioni sono annunciate e discusse nella seduta del Consiglio regionale immediatamente successiva alla loro presentazione e hanno effetto, salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, dalla loro accettazione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia