Regolamento Interno
9 giugno 2009
, n. VIII/840(1)
Regolamento generale del Consiglio regionale
(BURL n. 25, 5° suppl. straord. del 26 Giugno 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2009-06-09;VIII/840
Art. 88
(Ammissibilità degli emendamenti)
2. Il Presidente, motivandone le ragioni, decide in ordine alla inammissibilità di emendamenti che siano:(77)
e) in contrasto con precedenti deliberazioni adottate nel corso dello stesso procedimento legislativo;
e bis) manifestamente privi di indicazioni riguardanti la copertura finanziaria in caso di spese o minori entrate.(79)
2 bis. Sull'ammissibilità degli emendamenti che comportano conseguenze finanziarie, presentati ai sensi dell'articolo 87, commi 1 e 3, decide il Presidente dell'Assemblea sentiti il proponente, il rappresentante della Giunta regionale e il presidente della commissione competente in materia di programmazione e bilancio, anche in considerazione della relazione tecnica laddove prevista.(80)
NOTE:
77. Il comma è stato modificato dall'art. 13, comma 1, lett. a) del regolamento interno approvato con dcr 18 luglio 2017, n. X/1565.
78. La lettera è stata sostituita dall'art. 13, comma 1, lett. b) del regolamento interno approvato con dcr 18 luglio 2017, n. X/1565.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia