Regolamento Interno
9 giugno 2009
, n. VIII/840(1)
Regolamento generale del Consiglio regionale
(BURL n. 25, 5° suppl. straord. del 26 Giugno 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2009-06-09;VIII/840
Art. 132
(Pubblicità dei lavori e degli atti consiliari)
1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale assicura la tempestiva informazione, la conoscenza e la trasparenza delle attività e degli atti consiliari, promuovendo l'utilizzo delle più moderne tecnologie della informazione e della comunicazione.
2. Tutti gli atti consiliari, che a norma di legge devono essere pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione, sono pubblicati anche sul sito internet del Consiglio regionale, in forma integrale o per estratto, al fine di garantirne una maggiore diffusione e facilitarne la consultazione.
3. Sono inoltre pubblicati sul sito internet del Consiglio, secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza:
b) le iniziative legislative e amministrative oggetto di esame da parte delle commissioni e dell'Assemblea e il loro iter;
h) una tabella riepilogativa delle presenze di ogni consigliere regionale alle sedute dell'Assemblea, delle commissioni e degli altri organi consiliari di cui è componente.(128)
4. Di norma, le sedute dell'Assemblea e delle commissioni sono trasmesse in diretta sul sito del Consiglio regionale, salvo diversa disposizione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio o della commissione.(129)
4 bis. Le sedute di altri organismi possono essere trasmesse in diretta sul sito del Consiglio regionale previa decisione del proprio ufficio di presidenza.(130)
5. Di norma, le audizioni e le consultazioni delle commissioni sono trasmesse in diretta sul sito del Consiglio regionale, salvo diversa disposizione dell'ufficio di presidenza della commissione. Il presidente della commissione, prima dell'audizione o della consultazione, informa gli interessati della trasmissione in diretta dei lavori e, per i soggetti diversi da quelli previsti dagli articoli 32 e 45, nonché per il personale regionale, provvede ad acquisirne il consenso.(131)
6. Non sono consentite altre forme di pubblicità dei lavori diverse da quelle previste dal presente articolo.(132)
7. L'Ufficio di presidenza del Consiglio può prevedere forme ulteriori di pubblicizzazione dei lavori e adotta le opportune iniziative atte a garantire che, nell'utilizzo degli strumenti di comunicazione istituzionale, siano assicurati spazi e tempi adeguati di intervento a favore delle minoranze consiliari.(133)
NOTE:
127. La lettera è stata abrogata dall'art. 55, comma 1, lett. a) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494.
128. La lettera è stata sostituita dall'art. 55, comma 1, lett. b) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494.
129. Il comma è stato sostituito dall'art. 55, comma 1, lett. c) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494.
130. Il comma è stato aggiunto dall'art. 55, comma 1, lett. d) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494.
131. Il comma è stato sostituito dall'art. 55, comma 1, lett. e) del regolamento interno approvato con dcr 21 ottobre 2014, n. X/494.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia