Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 83
(Struttura organizzativa, bilancio e programmazione finanziaria)
1. La struttura organizzativa degli uffici del consorzio è individuata dal piano di organizzazione dei servizi consortili deliberato dal consiglio di amministrazione.
2. La gestione amministrativa è attribuita al direttore, assunto esclusivamente con contratto a tempo determinato secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES) e della contrattazione collettiva di categoria, per periodi non eccedenti il mandato elettivo del consiglio di amministrazione. Ferma restando la funzione di vigilanza del revisore legale, di cui all'articolo 82, comma 4, sull'osservanza delle disposizioni normative ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 123/2011, spetta al direttore il controllo di regolarità amministrativa degli atti del consorzio. Il direttore esercita, in attuazione dei provvedimenti assunti dagli organi, la gestione amministrativa attraverso gli uffici.(294)
3. Le funzioni di ufficiale rogante degli atti di interesse dei consorzi di bonifica possono essere conferite, con atto dell'amministrazione consortile, a funzionari appartenenti all'area amministrativa in servizio presso i consorzi medesimi e in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o di titolo equipollente.
4. L'organizzazione e la gestione contabile e finanziaria si ispirano ai principi di efficacia e di efficienza, il cui rispetto è verificato mediante azioni di monitoraggio. A tal fine la Giunta regionale approva lo schema di bilancio e lo schema dei regolamenti di contabilità e gestione del servizio di economato, cui i consorzi di bonifica sono tenuti ad adeguarsi.
5. I consorzi adottano, entro i termini e con le modalità stabiliti dagli statuti, il bilancio di previsione per l'anno successivo e il conto consuntivo nel rispetto dei principi dell'annualità, dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
294. Il comma è stato modificato dall'art. 30, comma 1, lett. g) della l.r. 15 marzo 2016, n. 4. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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