Legge Regionale 25 gennaio 2018 , n. 6

Promozione e valorizzazione del termalismo lombardo

(BURL n. 5, suppl. del 29 Gennaio 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-01-25;6

Art. 4
(Osservatorio sul termalismo lombardo)
1. È istituito presso la direzione generale Welfare, con delibera della Giunta regionale da sottoporre al parere della competente commissione consiliare, l'Osservatorio sul termalismo lombardo.
2. Fanno parte dell'Osservatorio:
a) l'assessore regionale competente in materia di Welfare o un suo delegato che lo presiede;
b) gli assessori regionali competenti in materia di turismo, di ambiente e di difesa del suolo o un loro delegato;(2)
c) un rappresentante dei sindaci dei comuni nei quali sono presenti una o più concessioni minerarie per acque termali o sedi di stabilimenti termali;
d) tre membri nominati dal Presidente della Regione di cui due scelti tra quelli designati dalle associazioni regionali delle aziende termali maggiormente rappresentative e uno fra quelli designati dalle associazioni regionali delle imprese turistiche maggiormente rappresentative;
e) tre esperti sanitari in materia di termalismo, con particolare riferimento all'efficacia terapeutica delle acque termali, nominati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.
3. L'Osservatorio sul termalismo lombardo opera come organo tecnico-consultivo e propositivo in relazione alle finalità di cui alla presente legge. In particolare all'Osservatorio spetta:
a) fornire supporto tecnico per lo sviluppo del settore termale;
b) formulare proposte operative per interventi diretti a potenziare e qualificare l'offerta termale anche dal punto di vista turistico;
c) fornire dati, informazioni, elaborazioni e analisi di supporto ai processi decisionali relativamente alle attività previste all'articolo 6 della presente legge;
d) esaminare altre questioni riguardanti il settore termale che la Giunta e il Consiglio intendano sottoporre al parere dell'Osservatorio.
4. Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con la deliberazione di cui al comma 1.
5. Per i componenti dell'Osservatorio non è previsto alcun compenso.
NOTE:
2. La lettera è stata modificata dall'art. 12, comma 1, lett. a) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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