Legge Regionale
1 ottobre 2015
, n. 27
Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo
(BURL n. 40, suppl. del 02 Ottobre 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-01;27
Art. 69
(Sanzioni)
1. Il comune, nell'ambito delle competenze a esso conferite, dispone la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo o, in caso di presentazione della SCIA, adotta i provvedimenti di inibizione dell'attività in caso di perdita di anche uno solo dei requisiti richiesti, ovvero per mancata comunicazione, entro trenta giorni, delle variazioni intervenute.(60)
2. È assoggettato alla sanzione pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000:
a) chiunque intraprende le attività di cui all'articolo 57, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione oppure senza aver presentato la SCIA;
b) il titolare dell'agenzia che si avvale di un direttore non abilitato, nonché colui che svolge attività di direttore tecnico senza l'abilitazione.(61)
3. Sono assoggettate alla sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 5.000 le associazioni di cui all'articolo 67 che contravvengono ai limiti e agli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo. (62)
3 bis. Sono assoggettate alla sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000 le associazioni di cui all'articolo 67 che contravvengono al divieto di cui al comma 7 dello stesso articolo.(63)
4. È soggetto alla sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 5.000 il direttore tecnico già iscritto nell’aggiornamento del registro regionale alla data di entrata in vigore della legge regionale recante ‘Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2021’ che presta la propria attività non in forma esclusiva presso l'agenzia di viaggio e turismo della quale risulta direttore tecnico.(64)
5. E' assoggettato alla sanzione pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000 chiunque fa uso della denominazione o esercita l'attività di agenzia di viaggio e turismo senza aver ottenuto l'autorizzazione o presentato la SCIA.
6. È assoggettato alla sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000 chiunque usa una denominazione diversa da quella autorizzata o per la quale è stata presentata la SCIA.
7. In caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 2, 3, 3 bis, 4, 5 e 6, le sanzioni sono applicate nella misura del doppio di quella inizialmente irrogata e il comune procede alla revoca dell'autorizzazione o all'inibizione dell'attività.(65)
9. Fermo il disposto di cui al comma 2, lettera a), chi esercita l'attività di agenzia senza la prescritta autorizzazione o SCIA non può avviare l'attività per un periodo di un anno dalla data di accertamento della violazione.
10. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, si osservano le disposizioni di cui alla l.r. 1/2012.
11. Le sanzioni sono riscosse dal comune e le somme introitate sono destinate a progetti di promozione integrata e di incremento dell'attrattività del territorio concordati con la Regione.
12. Per quanto non previsto dal presente articolo, si osservano le disposizioni della l. 689/1981 e, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 11; l'entità delle sanzioni è proporzionata alle dimensioni tecnico-economiche dell'attività ricettiva.
12 bis. I riferimenti alle agenzie di viaggio contenuti nei commi 1, 2, 4, 5, 6 e 9 sono da intendersi anche come riferimenti alle associazioni di cui all'articolo 67 che più di due volte l'anno agevolino l'offerta o la vendita di pacchetti turistici e sevizi turistici collegati, di durata superiore a ventiquattro ore o che includono un pernottamento.(67)
NOTE:
61. La lettera è stata modificata dall'art. 12, comma 1, lett. c), numero 1) della l.r. 16 dicembre 2021, n. 23.
64. Il comma è stato modificato dall'art. 12, comma 1, lett. c), numero 2) della l.r. 16 dicembre 2021, n. 23.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia