Regolamento Interno
9 giugno 2009
, n. VIII/840(1)
Regolamento generale del Consiglio regionale
(BURL n. 25, 5° suppl. straord. del 26 Giugno 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2009-06-09;VIII/840
Art. 38
(Attività delle commissioni permanenti)
1. Le commissioni permanenti si riuniscono:
d) in sede consultiva, per esprimere pareri sugli affari assegnati ad altre commissioni e su atti di competenza della Giunta regionale;
e) per lo svolgimento delle consultazioni, delle audizioni e delle attività conoscitive di cui agli articoli 42, 43, 44 e 45;
f) per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo di cui all'articolo 51 e per la trattazione degli atti di sindacato ispettivo e di indirizzo.
2. Le commissioni hanno facoltà di presentare al Consiglio regionale di propria iniziativa relazioni e risoluzioni, chiedendo al Presidente del Consiglio che siano iscritte all'ordine del giorno per la discussione in Assemblea, nonché di riunirsi per l'esame di affari che non richiedono relazioni al Consiglio o di cui ritengono opportuna la trattazione.
3. Ai fini di cui al comma 2, ciascun consigliere può presentare in commissione proposte di risoluzione dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti di competenza della commissione.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia