Regolamento Interno
9 giugno 2009
, n. VIII/840(1)
Regolamento generale del Consiglio regionale
(BURL n. 25, 5° suppl. straord. del 26 Giugno 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2009-06-09;VIII/840
Art. 40
(Commissioni in sede deliberante)
1. Il Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di presidenza, può disporre l'assegnazione alle commissioni consiliari in sede deliberante delle relazioni, delle risoluzioni e delle proposte di atto amministrativo, nonché di altri atti a valenza amministrativa.(37)
1 bis. La commissione in sede deliberante non è in ogni caso ammessa per gli atti per i quali il presente regolamento disciplina speciali procedimenti o sessioni di approvazione, per i piani e i programmi generali di sviluppo economico-sociale e territoriale della Regione, nonché per i regolamenti di competenza del Consiglio regionale. Per i regolamenti delegati si procede ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto.(38)
2. Per le sedute di commissione in sede deliberante valgono le norme statutarie e regolamentari previste per le sedute del Consiglio regionale.
3. Fino all'esame conclusivo del provvedimento da parte della commissione competente, se il Presidente della Regione o almeno un decimo dei consiglieri assegnati alla Regione richiedono che la proposta sia assoggettata alla procedura normale di esame, il Presidente del Consiglio sospende l'esame in sede deliberante e dispone la continuazione dei lavori in sede referente.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia