Regolamento Interno
9 giugno 2009
, n. VIII/840(1)
Regolamento generale del Consiglio regionale
(BURL n. 25, 5° suppl. straord. del 26 Giugno 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2009-06-09;VIII/840
Art. 68
(Facoltà di parlare)
1. Durante la seduta i consiglieri regionali intervengono dal proprio seggio, rivolgendosi al Presidente, dopo averne ottenuta facoltà dallo stesso.
2. I consiglieri per intervenire nella discussione devono iscriversi a parlare prima che la stessa abbia inizio, fatta salva la facoltà del Presidente di accettare ulteriori iscrizioni nel corso della discussione. I consiglieri possono scambiare tra loro l'ordine di iscrizione, dandone preventivo avviso al Presidente. Il consigliere iscritto che sia assente dall'aula al momento del suo turno si intende che abbia rinunciato a parlare; é tuttavia facoltà del Presidente riprogrammare l'intervento prima della fine della discussione generale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia