LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1996 , N. 34

Interventi regionali per agevolare l’accesso al credito alle imprese artigiane

(BURL n. 51, 1º suppl. ord. del 19 Dicembre 1996 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1996-12-16;34

Art. 2.
Area di intervento.
1. La regione promuove lo sviluppo delle imprese artigiane e l’incremento dei livelli occupazionali, attraverso agevolazioni di accesso al credito, per:
a) l’avviamento di nuove imprese artigiane con priorità alle imprese costituite da giovani e donne;
b) l’introduzione di innovazioni tecnologiche;
c) l’acquisizione di beni strumentali;
d) l’adozione di tecnologie per la salvaguardia dell’ambiente e della sicurezza del lavoro e l’adeguamento alle normative interne e comunitarie;
e) la ripresa dell’attività produttiva successivamente ad eventi straordinari;
f) l’adeguamento delle garanzie richieste dal sistema creditizio per il consolidamento delle eposizioni finanziarie derivanti da investimenti.
2. Ai fini della presente legge, per imprese composte da giovani si intendono quelle che sono costituite esclusivamente da persone tra i 18 ed i 35 anni oppure composte prevalentemente da persone tra i 18 ed i 29 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione; per imprese costituite da donne si intendono quelle nelle quali le quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai 2/3 a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i 2/3 da donne.
3. Il consorzio di garanzia fidi di secondo grado, direttamente od in rappresentanza dei consorzi fidi di primo grado e delle cooperative di garanzia, e le associazioni artigiane regionali, possono presentare progetti a favore delle imprese di cui all’art. 3, inerenti le finalità della presente legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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