LEGGE REGIONALE
16 dicembre 1996
, N. 34
Interventi regionali per agevolare l’accesso al credito alle imprese artigiane
(BURL n. 51, 1º suppl. ord. del 19 Dicembre 1996 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1996-12-16;34
Art. 2.
Area di intervento.
1. La regione promuove lo sviluppo delle imprese artigiane e l’incremento dei livelli occupazionali, attraverso agevolazioni di accesso al credito, per:
2. Ai fini della presente legge, per imprese composte da giovani si intendono quelle che sono costituite esclusivamente da persone tra i 18 ed i 35 anni oppure composte prevalentemente da persone tra i 18 ed i 29 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione; per imprese costituite da donne si intendono quelle nelle quali le quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai 2/3 a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i 2/3 da donne.
3. Il consorzio di garanzia fidi di secondo grado, direttamente od in rappresentanza dei consorzi fidi di primo grado e delle cooperative di garanzia, e le associazioni artigiane regionali, possono presentare progetti a favore delle imprese di cui all’art. 3, inerenti le finalità della presente legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia