LEGGE REGIONALE
4 maggio 2001
, N. 9
Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale
(BURL n. 19, 1º suppl. ord. del 08 Maggio 2001 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-05-04;9
Art. 20.
Norma finanziaria.
1. Per gli interventi in capitale previsti al comma 4 dell’articolo 5 e all’articolo 14, comma 2, lettere a), b) e c) è autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000 (euro 1.032.913,80) per il 2002 e di lire 1.000.000.000 (euro 516.456,90) per il 2003 (76) .
2. All’autorizzazione delle altre spese previste dalla presente legge si provvederà con successivo provvedimento di legge.
3. All’onere complessivo di lire 3.000.000.000 (euro 1.549.370,70) per gli anni 2002 e 2003, di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione di lire 2.000.000.000 (euro 1.032.913,80) per il 2002 e di lire 1.00 0.000.000 (euro 516.456,90) per il 2003, della dotazione finanziaria di competenza dell’U.P.B. 5.0.4.0.3.250 "Fondo speciale per spese di investimento" del bilancio pluriennale 2001-2003 a legislazione vigente (voce 4.8.1.2.3.119.9640).
4. In relazione a quanto disposto dal presente articolo allo stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 2001-2003 a legislazione vigente è apportata la seguente variazione:
– alla funzione obiettivo 4.8.1. "Riorganizzazione complessiva del sistema della mobilità in Lombardia", spesa in capitale, è istituita l’U.P.B. 4.8.1.2.3.119 "Innalzamento dei livelli di sicurezza nella mobilità di persone e merci" con la dotazione finanziaria di competenza di lire 2.000.000.000 (euro 1.032.913,80) per il 2002 e di lire 1.000.000.000 (euro 516.456,90) per il 2003;
4 bis. Per gli interventi di cui al comma 1 dell’articolo 10 ter sono autorizzate la spesa di euro 1.000.000,00 per l’anno 2017 e di euro 3.000.000,00 per l’anno 2018, a valere sulla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali” - Titolo 1 “Spese correnti”, nonché la spesa di euro 2.000.000,00 per l’anno 2017 e di euro 3.000.000,00 per l’anno 2018, a valere sulla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, - Titolo 2 “Spese in conto capitale”.(77)
4 ter. Per gli esercizi successivi al 2018 le risorse di cui al comma 4 bis sono rideterminabili con legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).(77)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia