Legge Regionale
23 maggio 2011
, n. 10
Promozione, riconoscimento e sviluppo delle confraternite enogastronomiche e di associazioni consimili
(BURL n. 21, suppl. del 27 Maggio 2011 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2011-05-23;10
Art. 4
(Modalità di iscrizione nei registri provinciali)
1. La domanda di iscrizione nei registri provinciali è presentata dal legale rappresentante dell'associazione al Presidente della provincia e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
2. Le province provvedono alla accettazione delle domande di iscrizione nei termini e secondo le modalità stabilite con il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 6.
3. Le associazioni trasmettono annualmente alla provincia una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e su quella in programma, una dichiarazione sul permanere dei requisiti previsti per l'iscrizione nel registro provinciale e le eventuali variazioni dello statuto, delle cariche sociali e delle sedi operative.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia