Legge Regionale 17 luglio 2017 , n. 19

Gestione faunistico - venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti

(BURL n. 29 suppl. del 21 Luglio 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-07-17;19

Art. 7
(Attività di recupero degli ungulati feriti)
1. L'attività di recupero degli ungulati feriti è svolta dai servizi di vigilanza venatoria dipendenti dalle Province e dalla Città metropolitana, che possono avvalersi di conduttori di cani da traccia abilitati previa frequenza di apposito corso e superamento di prova d'esame. Sono valide le abilitazioni già conseguite dai conduttori iscritti agli specifici albi. L'attività di recupero non costituisce azione di caccia e si configura come servizio di tutela e gestione delle popolazioni degli ungulati.
2. Le spoglie dell'animale ferito durante l'esercizio dell'attività venatoria sono di proprietà del cacciatore.
3. La Giunta regionale disciplina le modalità di attuazione del presente articolo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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