Legge Regionale 25 maggio 2021 , n. 8

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2021

(BURL n. 21 suppl del 28 Maggio 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-05-25;8

Art. 18
1. All'articolo 31 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)(11)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 2 bis sono aggiunti i seguenti:
'2 ter. I comitati di gestione, al fine di ottimizzare le attività gestionali di competenza, possono promuovere forme di collaborazione tra ATC e CAC, anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni per la condivisione dei servizi erogati agli utenti e le attività di supporto tecnico e amministrativo alla gestione.
2 quater. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 2, i comitati di gestione degli ATC e dei CAC possono istituire, per un periodo, zone di rifugio e ambientamento in cui vige il divieto del prelievo venatorio secondo le modalità individuate dai comitati di gestione. È in ogni caso consentita la caccia da appostamento fisso, la caccia di selezione ad eccezione delle zone istituite per la protezione degli ungulati, nonché il controllo faunistico di cui all'articolo 41. L'istituzione e la revoca delle predette zone di rifugio ed ambientamento deve essere comunicata dai comitati di gestione degli ATC e dei CAC alla Regione Lombardia o alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio ed agli organi preposti alla vigilanza di cui all'articolo 48. I comitati di gestione degli ATC e dei CAC provvedono alla tabellazione del perimetro della zona di rifugio e ambientamento.' .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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