Legge Regionale 25 maggio 2021 , n. 8

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2021

(BURL n. 21 suppl del 28 Maggio 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-05-25;8

Art. 23
1. All'articolo 44 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)(11)è apportata la seguente modifica:
a) il comma 13 è sostituito dal seguente:
'13. Per sostenere la prova d'esame il candidato deve essere munito del certificato medico di idoneità fisica all'esercizio venatorio rilasciato a norma delle disposizioni vigenti. Fatti salvi i residenti nella Provincia di Sondrio, la prova d'esame può essere sostenuta avanti a qualsiasi commissione regionale a prescindere dalla residenza del candidato.'.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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