Legge Regionale 25 maggio 2021 , n. 8

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2021

(BURL n. 21 suppl del 28 Maggio 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-05-25;8

TITOLO I
Ambito istituzionale
Art. 1
(Modifica all'articolo 4 della l.r. 18/2020. Contributo di funzionamento a Explora S.p.A.)
1. All'articolo 4 della legge regionale 7 agosto 2020, n. 18 (Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali)(1)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'L'incremento del contributo di funzionamento a favore di Explora S.p.A. di cui alla missione 7 'Turismo', programma 7.01 'Sviluppo e valorizzazione del turismo' - Titolo 1 'Spese correnti' per l'importo pari a 864.477,00 euro, previsto con la presente legge per l'anno 2020, si intende destinato alla copertura integrale dei costi di funzionamento della medesima società in relazione all'intero esercizio 2020.' .
Art. 2
(Introduzione dell'articolo 77.1 nella l.r. 34/1978)
1. Dopo l'articolo 77 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione)(2)è inserito il seguente:
'Art. 77.1
(Accantonamento al 'Fondo perdite società partecipate')
1. Gli accantonamenti al 'Fondo perdite società partecipate', da effettuarsi ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), possono avvenire in sede di rendiconto se la Regione viene a conoscenza di risultati di esercizio negativi entro il 28 febbraio dell'esercizio successivo a quello a cui lo stesso rendiconto si riferisce.'.
Art. 3
(Modifiche agli articoli 2, 4, 5 e 6 della l.r. 8/2013)
1. Alla legge regionale 21 ottobre 2013, n. 8 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico)(3) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 le parole 'e le aziende sanitarie locali (ASL)' sono sostituite dalle seguenti: 'le Agenzie di tutela della salute (ATS) e le Aziende socio sanitarie territoriali (ASST) secondo le rispettive competenze';
b) alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 4 la parola 'ASL' è sostituita dalle seguenti: 'ATS e ASST secondo le rispettive competenze';
c) al numero 1 della lettera h) del comma 1 dell'articolo 4 la parola 'ASL' è sostituita dalle seguenti: 'ATS e ASST secondo le rispettive competenze';
d) alla lettera k) del comma 1 dell'articolo 4 la parola 'ASL' è sostituita dalle seguenti: 'ATS e ASST secondo le rispettive competenze';
e) al comma 3 dell'articolo 4 la parola 'ASL' è sostituita dalla parola 'ATS';
f) dopo il comma 10 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente:
'10 bis. La Regione mette a disposizione un indirizzo mail dedicato alle segnalazioni degli esercenti in merito al mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e di cui al regolamento regionale 16 dicembre 2014, n. 5 (Regolamento per l'accesso alle aree e ai locali per il gioco d'azzardo lecito, in attuazione dell'articolo 4, comma 10, della l.r. 21 ottobre 2013, n. 8), sull'accesso ai locali e sull'utilizzo delle apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito da parte degli utenti.';
g) al comma 3 dell'articolo 5 la parola 'ASL' è sostituita dalle seguenti: 'ATS e ASST secondo le rispettive competenze';
h) dopo la lettera b) del comma 6 bis dell'articolo 5 è aggiunta la seguente:
'b bis) la percentuale di utili spettante a ciascun soggetto e per differenza la quota percentuale rimborsata agli utenti.';
i) la rubrica dell'articolo 6 è sostituita dalla seguente: 'Competenze delle ATS e delle ASST';
j) al comma 1 dell'articolo 6 la parola 'ASL' è sostituita dalle seguenti: 'ATS e ASST secondo le rispettive competenze'.
Art. 4
1. All'articolo 7 della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 32 (Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione)(4)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
'5 bis. La carica di componente supplente di collegio sindacale o di revisore legale supplente non si computa ai fini del cumulo di cui al comma 5.'.
Art. 5
1. All'articolo 23 della legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana),(5)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 4 dopo le parole 'caschi di protezione' sono aggiunte le seguenti: ', guanti tattici imbottiti antitaglio, [dissuasori di stordimento a contatto,](6) pistole al peperoncino, termoscanner portatili, mefisti, mascherine, previa adeguata formazione,'.
Art. 6
1. All'articolo 1 della legge regionale 31 marzo 2020, n. 4 (Differimento dei termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali e disposizioni urgenti in materia contabile e di agriturismi, in considerazione dello stato di emergenza da COVID-19),(7)è apportata la seguente modifica:
a) al secondo periodo del comma 1 le parole 'la costituzione in mora, prevista all'articolo 28 septies, comma 6, della l.r. 34/1978, per l'annualità 2020 può essere effettuata entro il 31 marzo 2021' sono sostituite dalle seguenti: 'il differimento dei termini di cui al periodo precedente è riferito anche all'annualità 2021 e la costituzione in mora, prevista all'articolo 28 septies, comma 6, della l.r. 34/1978, può essere effettuata rispettivamente per l'annualità 2020 entro il 31 marzo 2021 e per l'annualità 2021 entro il 31 gennaio 2022'.
TITOLO II
Ambito economico
Art. 7
1. Il comma 3 bis dell'articolo 116 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)(8)è sostituito dal seguente:
'3 bis. In presenza di casi straordinari legati a gravi eventi calamitosi per i quali è stato decretato dal Governo lo stato di emergenza o dalla Regione lo stato di crisi, la Giunta regionale può adottare, sentite le associazioni maggiormente rappresentative del settore commercio ai sensi della legge 580/1993, nonché l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), provvedimenti motivati di deroga rispetto a quanto previsto dal comma 2. Nel caso in cui l'evento calamitoso non riguardi l'intera Regione, i provvedimenti di cui al periodo precedente possono essere adottati per singole parti del territorio regionale, anche su proposta del comune o dei comuni interessati.'.
Art. 8
1. All'articolo 31 septies della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(9) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera d) del comma 2 è aggiunta la seguente:
'd bis) favorire la ricomposizione fondiaria anche per contrastare il fenomeno dei terreni abbandonati.';
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
'3 bis. I comuni, per motivi di pubblica utilità e nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), possono affidare alle associazioni fondiarie la manutenzione dei terreni abbandonati o incolti.' .
Art. 9
(Sostituzione dell’articolo 46 della l.r. 31/2008)
1. L'articolo 46 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(9)è sostituito dal seguente:
'Art. 46
(Raccolta ed elaborazione di dati sul patrimonio forestale regionale e loro trasposizione cartografica)
1. La Regione integra l'inventario forestale nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio mediante l'analisi della consistenza e delle funzioni del proprio patrimonio forestale, condotta anche attraverso i piani forestali. I dati alfanumerici risultanti dall'analisi di cui al periodo precedente confluiscono nel rapporto sullo stato delle foreste di cui all'articolo 47, comma 1 bis.
2. La Regione integra, inoltre, il sistema informativo territoriale attraverso la redazione di carte tematiche a supporto della programmazione regionale e di un'efficiente erogazione dei contributi per la valorizzazione delle filiere forestali e agricole di montagna. Tra le carte tematiche rientrano, ad esempio, la carta forestale, la carta delle aree percorse dal fuoco, la carta dei piani forestali, la carta degli alpeggi e la carta dei castagneti da frutto.' .
Art. 10
1. All'articolo 22 della legge regionale 29 aprile 1980, n. 44 (Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali)(10) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo e al secondo periodo del terzo comma (attualmente numerato come comma 2 bis) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', fatto salvo quanto previsto, per i canoni di concessione delle acque minerali, dal terzo periodo del presente comma.';
b) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Le somme di cui al presente comma, derivanti dai proventi dei canoni di concessione delle acque minerali, sono, altresì, destinate, in misura non superiore al 40 per cento del relativo introito annuale, al finanziamento di spese correnti per attività finalizzate al conseguimento degli obiettivi di cui ai precedenti periodi o anche per attività correlate alla realizzazione degli investimenti rispondenti agli stessi obiettivi di tutela, riqualificazione e difesa dei corpi idrici e delle risorse idrominerali e di compensazione ambientale.' .
2. Le modifiche dell'articolo 22 della l.r. 44/1980, di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano alle somme introitate a partire dal 1° gennaio 2022.
Art. 11
1. All'articolo 159 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(9) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: 'Fattorie didattiche, fattorie sociali e norma transitoria';
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
'3 bis. Per la durata dello stato di emergenza da COVID-19, le fattorie didattiche di cui al comma 1 possono, compatibilmente con l'osservanza delle disposizioni statali e regionali volte a contrastare la diffusione del virus, mettere a disposizione degli istituti scolastici di ogni ordine e grado i locali indicati nel certificato di connessione impiegati per la specifica attività in azienda al fine di supportare lo svolgimento dell'attività didattica in presenza degli stessi istituti scolastici. Tale facoltàè esercitata previ accordi con l'Ufficio scolastico regionale e comunque nel rispetto dei limiti strutturali, della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e delle disposizioni igienico-sanitarie.' .
Art. 12
1. All'articolo 21 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)(11) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 la parola 'triennale' è sostituita dalle seguenti: 'di massimo dieci anni';
b) al comma 7 la parola 'triennale' è sostituita dalle seguenti: 'di massimo dieci anni'.
Art. 13
1. All'articolo 22 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)(12)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 7 dopo le parole 'sul posto di caccia' sono aggiunte le seguenti: 'dopo gli abbattimenti o l'avvenuto recupero'.
Art. 14
1. All'articolo 23 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)(11)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 7 bis le parole 'di selezione agli ungulati e' sono sostituite dalle seguenti: 'al cinghiale'.
Art. 15
1. All'articolo 24 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)(11)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', comunicati ai rispettivi comitati di gestione'.
Art. 16
1. All'articolo 25 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)(11)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 5 bis sono inseriti i seguenti:
'5 ter. In ragione del cospicuo numero di autorizzazioni per la caccia da appostamento fisso in scadenza nelle stagioni venatorie 2021-2022 e 2022-2023 e della particolare complessità delle correlate attività istruttorie, la validità di tali autorizzazioni è prorogata di dodici mesi.
5 quater. A seguito di istanza redatta dal cacciatore titolare dell'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso in scadenza, contenente esclusivamente gli estremi del titolare, il numero dell'appostamento fisso e l'autocertificazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che non siano intervenute modifiche rispetto al contenuto dell'autorizzazione in scadenza, l'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso si intende rinnovata per ulteriori anni dieci, salvo in caso di previsione dell'espletamento della procedura di valutazione di incidenza.
5 quinquies. Per la realizzazione degli appostamenti fissi di caccia realizzati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, e seguenti della legge 157/1992 non è necessaria l'autorizzazione alla trasformazione d'uso del suolo comportante scavi e movimenti di terra di cui all'articolo 44 della l.r. 31/2008.
5 sexies. L'autorizzazione è rilasciata anche qualora il precedente titolare dell'autorizzazione non restituisca il provvedimento cartaceo alla Regione o alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio o non lo consegni al cacciatore subentrante.'.
Art. 17
1. All'articolo 26 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria),(11) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dopo le parole 'muniti di anellini inamovibili' sono inserite le seguenti: 'in materiale metallico, plastico o altro materiale idoneo';(13)
b) [i commi 5 bis e 5 quater sono abrogati.](14)
Art. 18
1. All'articolo 31 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)(11)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 2 bis sono aggiunti i seguenti:
'2 ter. I comitati di gestione, al fine di ottimizzare le attività gestionali di competenza, possono promuovere forme di collaborazione tra ATC e CAC, anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni per la condivisione dei servizi erogati agli utenti e le attività di supporto tecnico e amministrativo alla gestione.
2 quater. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 2, i comitati di gestione degli ATC e dei CAC possono istituire, per un periodo, zone di rifugio e ambientamento in cui vige il divieto del prelievo venatorio secondo le modalità individuate dai comitati di gestione. È in ogni caso consentita la caccia da appostamento fisso, la caccia di selezione ad eccezione delle zone istituite per la protezione degli ungulati, nonché il controllo faunistico di cui all'articolo 41. L'istituzione e la revoca delle predette zone di rifugio ed ambientamento deve essere comunicata dai comitati di gestione degli ATC e dei CAC alla Regione Lombardia o alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio ed agli organi preposti alla vigilanza di cui all'articolo 48. I comitati di gestione degli ATC e dei CAC provvedono alla tabellazione del perimetro della zona di rifugio e ambientamento.' .
Art. 19
1. All'articolo 35 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)(11) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2.1 le parole '31 maggio' sono sostituite dalle seguenti: '31 luglio';
b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Il termine del 31 marzo non si applica al cacciatore che non abbia esercitato la caccia nell'anno precedente.';
c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
'3 bis. Sulla base di motivate esigenze la Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio possono disporre, su richiesta dell'interessato, la variazione della forma di caccia prescelta, anche oltre il termine del 31 marzo.' .
Art. 20
1. All'articolo 39 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)(11)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
'2 bis. Le associazioni venatorie riconosciute e le organizzazioni professionali agricole possono stipulare accordi e convenzioni al fine di valorizzare la produzione locale e la cessione di fauna stanziale autoctona.'.
Art. 21
1. All'articolo 41 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)(11)è apportata la seguente modifica:
a) il secondo periodo del comma 3 è sostituito dai seguenti: 'I piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle province che si avvalgono degli operatori espressamente abilitati dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio, selezionati attraverso specifici corsi di preparazione alla gestione faunistica. Le guardie venatorie dipendenti dalle province possono altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali, degli agenti venatori volontari provinciali, delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio e delle guardie dipendenti dalle aziende faunistico venatorie.'.
Art. 22
1. All'articolo 43 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)(11)è apportata la seguente modifica:
a) alla lettera m) del comma 1 dopo le parole 'salvo che nella zona faunistica delle Alpi' sono inserite le seguenti: 'e fuori dalla zona faunistica delle Alpi per l'attuazione della caccia di selezione agli ungulati'.
Art. 23
1. All'articolo 44 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)(11)è apportata la seguente modifica:
a) il comma 13 è sostituito dal seguente:
'13. Per sostenere la prova d'esame il candidato deve essere munito del certificato medico di idoneità fisica all'esercizio venatorio rilasciato a norma delle disposizioni vigenti. Fatti salvi i residenti nella Provincia di Sondrio, la prova d'esame può essere sostenuta avanti a qualsiasi commissione regionale a prescindere dalla residenza del candidato.'.
Art. 24
1. All'articolo 47 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)(11) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 è abrogato;
b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'In ogni caso non possono essere concessi contributi per interventi di prevenzione dei danni che già beneficiano di altre agevolazioni finanziarie concesse per la stessa finalità, inclusi i contributi derivanti da provvedimenti statali o dell'Unione europea.' .
Art. 25
1. All'articolo 48 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)(11)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 6 bis le parole 'L'attività di vigilanza e controllo è svolta' sono sostituite dalle seguenti: 'L'attività di vigilanza e controllo sugli anellini inamovibili da utilizzare per gli uccelli da richiamo di cui ai commi 1, 1bis e 3 dell'articolo 26[è svolta verificando unicamente la presenza dell'anellino sull'esemplare e](15) deve essere effettuata'.
Art. 26
1. All'articolo 3 della legge regionale 1 luglio 2015, n. 18 (Gli orti in Lombardia. Disposizioni in materia di orti didattici, urbani e collettivi)(16) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera c) del comma 4 è aggiunta la seguente:
'c bis) pratica dell'apicoltura finalizzata a favorire l'impollinazione naturale.';
b) dopo la lettera c) del comma 5 è aggiunta la seguente:
'c bis) tecniche di apicoltura.'.
TITOLO III
Ambito territoriale
Art. 27
(Modifiche agli articoli 2, 23, 26 e 43 della l.r. 16/2016)
1. Alla legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi)(17) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 dell'articolo 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', ivi compresi gli interventi per l'adeguamento delle unità abitative per i disabili.';
b) al primo periodo del comma 4 dell'articolo 23 dopo le parole 'suddivise per ente proprietario' sono aggiunte le seguenti: 'indicando la preferenza, laddove disponibile, per la zona o per la frazione del comune';
c) al comma 4 dell'articolo 23 le parole 'da assegnare' sono sostituite dalle seguenti: 'disponibili al momento dell'assegnazione';
d) al comma 4 dell'articolo 23 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Qualora le unità abitative presenti nella zona o frazione indicata dal richiedente non siano più disponibili, è assegnata una unità abitativa, in altra zona o frazione, adeguata al nucleo familiare richiedente. Nel caso in cui non siano presenti unità abitative adeguate al nucleo familiare del richiedente, la domanda è comunque presa in considerazione esclusivamente qualora vi siano unità abitative adeguate tra quelle eventualmente resesi disponibili successivamente all'apertura dell'avviso e fino all'approvazione della successiva graduatoria.';
e) al comma 6 dell'articolo 23 dopo la parola 'disabili' sono aggiunte le seguenti: ', individuando unità abitative idonee,';
f) al comma 6 dell'articolo 23 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', tendendo a raggiungere nei singoli stabili un equilibrio che tenga conto delle condizioni sociali, anagrafiche, reddituali e di nazionalità' ;
g) al comma 6 dell'articolo 23 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Il regolamento regionale di cui al comma 3 può prevedere modalità prioritarie o altre misure di tutela ai fini dell'assegnazione delle unità abitative per una o più categorie di cui al presente comma, in particolare per gli anziani e i disabili, nonché sulla base di condizioni oggettive e soggettive legate al disagio familiare e abitativo di cui al comma 10, lettere a) e b).';
h) alla lettera b) del comma 10 dell'articolo 23 dopo la parola 'divorziato' sono aggiunte le seguenti: ', procedure di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazioni';
i) l'ultimo periodo del comma 12 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente: 'In caso di decesso dell'assegnatario possono, altresì, subentrare i componenti del nucleo familiare sia ascendenti che discendenti di primo grado, a condizione che l'ampliamento del nucleo sia stato autorizzato da almeno dodici mesi antecedenti il decesso e che gli stessi risultino in possesso dei requisiti di permanenza nei servizi abitativi pubblici.' ;
j) il terzo periodo del comma 13 dell'articolo 23 è sostituito dai seguenti: 'Tali unità abitative sono assegnate ai nuclei familiari in possesso dei requisiti per l'accesso ai servizi abitativi pubblici per una durata non superiore a cinque anni mediante provvedimento motivato del comune che definisce, altresì, un appropriato programma volto al recupero dell'autonomia economica e sociale del nucleo assegnatario. Al fine di assicurare l'attuazione dei programmi di riqualificazione, nell'ambito di specifici protocolli per la sicurezza dei quartieri, gli enti proprietari possono destinare tali alloggi anche a nuclei familiari in possesso dei requisiti economico-patrimoniali per l'accesso ai servizi abitativi pubblici in situazione di fragilità accertata da parte dell'autorità giudiziaria o dei servizi sociali del Comune, che predispone un appropriato programma volto al recupero dell'autonomia economica e sociale.';
k) dopo il comma 13 dell'articolo 23 è aggiunto il seguente:
'13 bis. Per i contratti stipulati ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 15 del regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1 (Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lett. m), l.r. 1/2000)) e dell'articolo 34, comma 8, della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), relativi ad alloggi nei quali risiedono componenti del nucleo assegnatario originario, gli enti proprietari possono stipulare contratti ai sensi del comma 13, previa verifica del possesso dei requisiti per l'accesso ai servizi abitativi pubblici.' ;
l) al comma 7 bis dell'articolo 26 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'L'esecuzione del provvedimento di decadenza è sospesa qualora l'assegnatario sottoscriva con l'ente proprietario un piano di rientro dal debito contratto. Con il pagamento dell'ultima rata del piano di rientro, il provvedimento di decadenza è revocato. Il mancato rispetto, anche di una sola mensilità, del piano di rientro comporta la decadenza dal beneficio della sospensione.' ;
m) dopo il comma 7 bis dell'articolo 26 è aggiunto il seguente:
'7 ter. L'esecuzione del provvedimento di decadenza, emanato a seguito di mancata presentazione o presentazione incompleta della documentazione richiesta in sede di aggiornamento dell'anagrafe, è sospesa purché l'assegnatario presenti tale documentazione prima che il suddetto provvedimento sia stato eseguito ottenendo il rilascio dell'alloggio.' ;
n) dopo il comma 8 dell'articolo 26 sono inseriti i seguenti:
'8 bis. L'ente proprietario, con le modalità definite dal regolamento regionale di cui al comma 3 dell'articolo 23, invia il preavviso di decadenza all'assegnatario la cui condizione economica superi la soglia economica di permanenza nei servizi abitativi pubblici. Al nucleo familiare si applica, a decorrere dal preavviso di decadenza un canone di locazione determinato sulla base della condizione economica attuale dello stesso ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 31 della l.r. 27/2009. Nel caso in cui l'assegnatario non accetti il nuovo canone, l'ente proprietario adotta il provvedimento di decadenza e avvia la procedura di rilascio dell'unità abitativa.
8 ter. Fatto salvo l'invio del preavviso di decadenza di cui al comma 8 bis, il regolamento regionale di cui al comma 3 dell'articolo 23 individua le modalità e le soglie economiche (ISEE e valore patrimoniale) oltre le quali l'assegnatario decade, in ogni caso, dal diritto di usufruire dei servizi abitativi pubblici ed è tenuto a rilasciare l'unità abitativa assegnata.' ;
o) i commi 9, 10 e 11 dell'articolo 26 sono abrogati;
p) dopo il comma 11 ter dell'articolo 43 sono aggiunti i seguenti:
'11 quater. Alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2021' gli effetti del provvedimento di decadenza adottato in vigenza del comma 9 dell'articolo 26 sono sospesi, a condizione che l'ente proprietario non abbia già dato esecuzione al medesimo provvedimento ottenendo il rilascio dell'alloggio. Al nucleo familiare destinatario del provvedimento di decadenza i cui effetti sono sospesi continua ad applicarsi il canone di locazione già determinato in vigenza del citato comma 9, nelle more della determinazione del nuovo canone sulla base delle modalità definite dal regolamento regionale di cui al comma 3, dell'articolo 23, ai sensi del comma 8 bis dell'articolo 26. Con tale regolamento sono, altresì, disciplinati i presupposti e le modalità in base ai quali gli enti proprietari dispongono la revoca del provvedimento di decadenza sospeso o provvedono all'esecuzione dello stesso nei casi di cessazione della sospensione.
11 quinquies. Fino all'entrata in vigore delle modifiche al regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4 (Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici), conseguenti alle modifiche alla presente legge apportate dalla legge regionale recante 'Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2021' e al relativo adeguamento della piattaforma informatica regionale, al fine di evitare fenomeni di abusivismo, qualora si rendano disponibili unità abitative dopo la pubblicazione dell'avviso, l'ente proprietario può proporre l'assegnazione delle medesime unità abitative ai nuclei familiari in ordine di graduatoria fino all'approvazione della graduatoria definitiva relativa all'avviso successivo. La presente disposizione si applica anche alle procedure relative agli avvisi pubblicati a partire dal 30 ottobre 2020.
11 sexies. Fino al 31 dicembre 2022 per far fronte alla situazione emergenziale determinata dall'epidemia da COVID-19, il comune tutela nell'assegnazione degli alloggi per servizi abitativi transitori i nuclei familiari destinatari di procedure esecutive di rilascio degli alloggi qualora ricorrano le condizioni previste dalla dichiarazione ISEE corrente.' .
Art. 28
(Modifiche agli articoli 3, 14 bis, 19 e 25 bis della l.r. 86/1983)
1. Alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale)(18) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 dell'articolo 3è inserito il seguente:
'1 bis. La Regione, in attuazione di quanto previsto al comma 1, stabilisce i criteri, le modalità e le tipologie di intervento, volti a valorizzare e agevolare lo svolgimento delle attività agricole all'interno delle aree protette.';
b) al comma 2 dell'articolo 3 le parole 'nei settori di cui al precedente comma' sono sostituite dalle seguenti: 'nei settori di cui al comma 1';
c) al comma 4 dell'articolo 14 bis la parola 'centoventi' è sostituita dalla seguente: 'cento';
d) al comma 2 dell'articolo 19 la parola 'centoventi' è sostituita dalla seguente: 'cento' ;
e) dopo il comma 4 dell'articolo 19 è aggiunto il seguente:
'4 bis. Il termine del 30 giugno 2021 indicato ai commi 1 e 2 dell'articolo 12 bis 1 della l.r. 16/2007, è prorogato fino all'adozione da parte dell'ente parco della variante al piano territoriale di coordinamento delle aree interessate dall'ampliamento approvato con legge regionale 28 dicembre 2017, n. 39 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di Parchi). Ampliamento dei confini del parco regionale delle Groane e accorpamento della riserva naturale Fontana del Guercio e del parco locale di interesse sovracomunale (PLIS) della Brughiera Briantea) e comunque non oltre il 30 giugno 2022.' ;
f) all'alinea del comma 5 dell'articolo 25 bis dopo le parole 'Le province' sono inserite le seguenti: 'e la Città metropolitana di Milano';
g) la lettera b) del comma 5 dell'articolo 25 bis è sostituita dalla seguente:
'b) effettuano la valutazione di incidenza dei piani attuativi relativi ai piani di governo del territorio non già assoggettati a valutazione di incidenza, nonché degli altri piani di livello comunale i cui interventi non siano già previsti nei piani di governo del territorio, che interessano aree comprese e contermini a SIC, ZSC e ZPS;' ;
h) alla lettera a) del comma 7 dell'articolo 25 bis dopo le parole 'con esclusione degli interventi assoggettati a procedura di VIA' sono inserite le seguenti: ', nonché dei progetti di gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie. Nel caso in cui l'ente gestore del sito non sia un ente pubblico, la valutazione di incidenza viene effettuata dal parco regionale gestore di altro o altri siti appartenenti alla Rete Natura 2000 confinante con il perimetro del sito stesso oppure, nel caso in cui non vi sia alcun parco confinante, dal parco regionale di maggiore estensione ricompreso interamente nel territorio provinciale, purché gestore di siti appartenenti alla Rete Natura 2000. Ai fini della valutazione di incidenza il parco regionale acquisisce parere da parte dell'ente gestore del sito interessato dall'intervento sottoposto a valutazione.'.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere da f) ad h), si applicano ai procedimenti avviati dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 29
1. All'articolo 10 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti)(19) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 la parola 'cinque' è sostituita dalla seguente: 'otto';
b) al comma 5 le parole 'la redazione' sono sostituite dalle seguenti: 'il monitoraggio, l'attuazione.'.
Art. 30
1. All'articolo 60 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti)(19) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
'4. In considerazione degli effetti epidemiologici da COVID-19 e delle difficoltà per le Agenzie del trasporto pubblico locale di disporre di un quadro economico e finanziario stabile per l'adozione degli atti propedeutici e necessari all'avvio degli affidamenti, le Agenzie provvedono all'espletamento delle procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, entro due anni dalla data di fine dello stato di emergenza.' ;
b) il comma 4 bis è abrogato;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
'5. Le Agenzie per il trasporto pubblico locale approvano i sistemi tariffari integrati dei bacini di mobilità, previsti dal regolamento di cui all'articolo 44, prevedendone l'introduzione all'avvio dei servizi di trasporto pubblico locale affidati con le procedure di cui al comma 4.'.
Art. 31
(Disposizioni in materia di attestazioni energetiche. Modifiche agli articoli 27 e 30 della l.r. 24/2006 e all’articolo 23 della l.r. 17/2018)
1. Alla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente)(20) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 17 octies dell'articolo 27 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'La sospensione dall'elenco regionale dei soggetti certificatori accreditati non si applica se la non conformità dell'attestato di certificazione energetica degli edifici non comporta una diversa assegnazione di classe di efficienza energetica e se il certificatore provvede a depositare l'attestato corretto entro i termini previsti dall'articolo 16, comma 1, della legge 689/1981, oltre a corrispondere in misura ridotta la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.' ;
b) dopo il comma 17 dell'articolo 30 è aggiunto il seguente:
'17 bis. Ogni riferimento all'attestato di certificazione energetica (ACE), contenuto nella presente legge e in atti amministrativi o in altre norme regionali, deve essere riferito, in quanto compatibile, all'attestato di prestazione energetica (APE).'.
2. La modifica dell'articolo 27, comma 17 octies, della l.r. 24/2006, di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, si applica alle violazioni contestate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. È abrogato il comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 4 dicembre 2018, n. 17 (Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018).(21)
Art. 32
(Misure inerenti alla proroga dei termini per la realizzazione di interventi e opere di difesa del suolo e di regimazione idraulica. Inserimento dell’articolo 21 bis nella l.r. 4/2016)
1. Alla legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua)(22)è apportata la seguente modifica:
a) dopo l'articolo 21è inserito il seguente:
'Art. 21 bis
(Proroga dei termini per la realizzazione di interventi ed opere di difesa del suolo e di regimazione idraulica)
1. In considerazione del permanere dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in riferimento ai contributi regionali concessi ai comuni, mediante bandi per la realizzazione di interventi e opere di difesa del suolo e di regimazione idraulica, di cui agli articoli da 19 a 21, i termini per la rendicontazione degli interventi ammessi e finanziati, nonché, limitatamente agli interventi sul reticolo idrico minore, i termini per il recepimento del documento di polizia idraulica negli strumenti urbanistici vigenti, sono ulteriormente prorogati, in deroga a quanto previsto all'articolo 27, commi 3 e 4, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione), al 30 settembre 2022.' .
Art. 33
(Disposizioni in tema di competizioni sportive su strada che interessano più regioni. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 1/2000)
1. All'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59))(23), sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera c) del comma 150 ter è aggiunta la seguente:
'c bis) dalla provincia o dalla città metropolitana del luogo di partenza, qualora la competizione abbia inizio nel territorio lombardo e interessi anche quello di altre regioni. In tal caso l'autorizzazione è rilasciata d'intesa con le altre regioni interessate, che devono rilasciare il nulla osta entro il termine di cui all'articolo 9, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). La presente disposizione non si applica alle gare con veicoli a motore.' ;
b) dopo il comma 150 ter è inserito il seguente:
'150 ter 1. Se la competizione ha inizio in un'altra regione, il nulla osta di cui all'articolo 9, comma 1, quarto periodo, del d.lgs. 285/1992, è rilasciato dalla provincia o città metropolitana nella quale la gara transita per prima e, se dovuto, ha altresì la valenza di quello previsto dal comma 150 quater del presente articolo e dall'articolo 9, comma 2, del d.lgs. 285/1992. Il nulla osta è rilasciato previa acquisizione, con le modalità di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, del regolamento regionale 27 marzo 2006, n. 6 (Definizione dei requisiti minimi di sicurezza e dei contenuti delle autorizzazioni delle competizioni sportive su strada), del nulla osta degli enti proprietari delle strade e aree pubbliche del territorio lombardo interessate dalla competizione sportiva. Il presente comma non si applica alle gare con veicoli a motore.' ;
c) il secondo periodo del comma 150 quater è abrogato.
Art. 34
1. All'articolo 23 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)(24) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo del comma 1 le parole 'e i comuni' sono sostituite dalle seguenti: ', i comuni e le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)';
b) al primo periodo del comma 1 le parole 'in relazione alle aree di cui sono titolari di diritti di proprietà o altri diritti reali' sono sostituite dalle seguenti: 'in relazione alle aree e agli immobili di cui sono titolari di diritti di proprietà o altri diritti reali';
c) al secondo periodo del comma 1 le parole 'delle aree e tipologie di intervento' sono sostituite dalle seguenti: 'delle aree, degli immobili e delle tipologie di intervento'.
Art. 35
(Attuazione degli impegni assunti con il Governo, in applicazione del principio di leale collaborazione. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 24/2020 e modifica all’articolo 2, comma 6, della l.r. 28/2009, come modificato dall’articolo 18, comma 1, lett. a), della l.r. 25/2020)
1. All'articolo 5 della legge regionale 14 dicembre 2020, n. 24 (Misure urgenti per la continuità delle prestazioni erogate dalle Unità d'offerta della rete territoriale extraospedaliera, per il potenziamento delle dotazioni di protezione individuale e medicali a favore delle stesse e della medicina territoriale e per il potenziamento dell'assistenza sanitaria in collaborazione con le Università sedi delle facoltà di medicina e chirurgia - Modifica all'articolo 3 della l.r. 4/2020)(25) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1è sostituito dal seguente:
'1. Fino al perdurare dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri con deliberazione in data 31 gennaio 2020, le università, sedi delle facoltà di medicina e chirurgia, collaborano alla gestione dell'epidemia da Sars-CoV-2, prevedendo la possibilità per i propri medici specializzandi di rendersi disponibili allo svolgimento delle attività necessarie alla sorveglianza e all'assistenza ai soggetti affetti da Sars-CoV-2, compatibilmente con il grado di competenza acquisito dai medici stessi e nel rispetto delle norme statali che ne regolano l'attività.' ;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
'3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano previa stipula di uno specifico protocollo d'intesa tra la Regione e le università ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419).'.
2. Al primo periodo del comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 2009, n. 28 (Disposizioni per l'utilizzo e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso)(26), come modificata dall'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge regionale 28 dicembre 2020, n. 25 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2021), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', nel rispetto delle disposizioni di tutela previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), ivi compreso, ove prescritto, il parere delle competenti articolazioni del Ministero della cultura in relazione agli interventi in aree sottoposte a vincolo. Rimane ferma l'inderogabilità del piano paesaggistico regionale, salva la stipulazione di apposito accordo pianificatorio con il Ministero della cultura.' .
Art. 36
1. All'articolo 6 della legge regionale 17 luglio 2017, n. 19 (Gestione faunistico- venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti)(27) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
'3. I cinghiali abbattuti nel corso delle attività di controllo sono conferiti a centri di lavorazione della selvaggina (CLS) o, limitatamente ai casi in cui i soggetti che hanno effettuato l'abbattimento abbiano operato a titolo volontario, lasciati nella disponibilità di questi ultimi ai fini di autoconsumo, nel limite massimo di due capi per soggetto per anno solare, secondo le disposizioni sanitarie vigenti.';
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
'4. Nel caso in cui i capi di cinghiale provenienti dalle attività di controllo non vengano lasciati nella disponibilità dei soggetti che hanno effettuato l'abbattimento, gli ATC, i CAC e gli enti gestori delle aree protette di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, della legge 394/1991, provvedono alla cessione dei capi di cinghiale provenienti dalle attività di controllo mediante procedure di evidenza pubblica. In alternativa, per la cessione delle carcasse di cinghiale, ATC, CAC e gli enti gestori delle aree protette di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, della legge 394/1991, anche in forma associata, individuano un'apposita struttura (CLS) attraverso un avviso pubblico di selezione per la cessione di cinghiali prelevati in controllo. I proventi delle cessioni sono destinati esclusivamente all'indennizzo e alla prevenzione dei danni di cui all'articolo 5.' ;
c) al comma 5 le parole 'La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio promuovono accordi fra' sono soppresse e dopo le parole 'ATC e CAC' sono aggiunte le seguenti: 'promuovono accordi con';
d) il comma 6 è abrogato;
e) il comma 7 è sostituito dal seguente:
'7. Con deliberazione la Regione disciplina l'attuazione dei commi 4 e 5.'.
Art. 37
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 7 agosto 2020, n. 18, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
2. Si rinvia alla l.r. 31 marzo 1978, n. 34, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
3. Si rinvia alla l.r. 21 ottobre 2013, n. 8, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
4. Si rinvia alla l.r. 10 dicembre 2008, n. 32, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
5. Si rinvia alla l.r. 1 aprile 2015, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
6. La Corte costituzionale, con sentenza n. 126/2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 limitatamente alle parole “dissuasori di stordimento a contatto,” Torna al richiamo nota
7. Si rinvia alla l.r. 31 marzo 2020, n. 4, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
8. Si rinvia alla l.r. 2 febbraio 2010, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
9. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
10. Si rinvia alla l.r. 29 aprile 1980, n. 44, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
11. Si rinvia alla l.r. 16 agosto 1993, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
12. Si rinvia alla l.r. 16 agosto 1993, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Vedi sentenza n. 126/2022 della Corte costituzionale. Torna al richiamo nota
13. Vedi sentenza n. 126/2022 della Corte costituzionale Torna al richiamo nota
14. La Corte costituzionale, con sentenza n. 126/2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della lettera b). Torna al richiamo nota
15. La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25, comma 1, lettera a)limitatamente alle parole “è svolta verificando unicamente la presenza dell’anellino sull’esemplare e”. Torna al richiamo nota
16. Si rinvia alla l.r. 1 luglio 2015, n. 18, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
17. Si rinvia alla l.r. 8 luglio 2016, n. 16, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
18. Si rinvia alla l.r. 30 novembre 1983, n. 86, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
19. Si rinvia alla l.r. 4 aprile 2012, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
20. Si rinvia alla l.r. 11 dicembre 2006, n. 24, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
21. Si rinvia alla l.r. 4 dicembre 2018, n. 17, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
22. Si rinvia alla l.r. 15 marzo 2016, n. 4, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
23. Si rinvia alla l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
24. Si rinvia alla l.r. 11 marzo 2005, n. 12, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
25. Si rinvia alla l.r. 14 dicembre 2020, n. 24, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
26. Si rinvia alla l.r. 10 dicembre 2009, n. 28, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
27. Si rinvia alla l.r. 17 luglio 2017, n. 19, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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