LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2002 , N. 32

Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2003

(BURL n. 52, 1º suppl. ord. del 24 Dicembre 2002 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-12-20;32

Art. 2.
Disposizioni in materia di sviluppo economico.
1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria)(7) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica dell’articolo 47 è sostituita dalla seguente:
“Art. 47 (Indennizzo dei danni prodotti dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita e nell’esercizio dell’attività venatoria)”;
b) alla lettera h) del comma 3 dell’articolo 14, al comma 3 dell’articolo 18, ai commi 1 e 3 dell’articolo 47 e alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 52 la parola “risarcimento”è sostituita con la parola “indennizzo”.
2. Alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 (Contenimento della nutria ‘Myocastor coypus")(8) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 dell’articolo 2è aggiunto il seguente:
“2 bis. Come previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 (Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l’eliminazione, la trasformazione e l’immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione degli agenti patogeni degli alimenti di origine d"animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE) e in deroga ai commi 1 e 2, il Sindaco del comune di competenza può autorizzare il sotterramento delle carcasse alle condizioni previste dal comma 1 dello stesso decreto legislativo, previo parere favorevole della ASL.”;
b) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:
Art. 5
(Indennizzo dei danni)
1. I danni provocati dalle nutrie alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo, intendendosi per tali anche le opere idrauliche e gli argini, sono indennizzati ai sensi dell’articolo 47 della l.r. 26/1993.”
.
3. Alla legge regionale 16 dicembre 1996, n. 34 (Interventi regionali per agevolare l’accesso al credito alle imprese artigiane)(9) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 dell’articolo 3è aggiunto il seguente:
“1 bis. Possono, inoltre, accedere ai benefici della presente legge le forme associative tra imprese artigiane, i consorzi e le società consortili previste dall’articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge - quadro per l’artigianato).”;
b) l’articolo 3 bis è abrogato;
c) l’articolo 11 è abrogato.
4. Alla legge regionale 16 dicembre 1996, n. 35 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori)(10) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera f ter) del comma 1 dell’articolo 2 è aggiunta la seguente:
“f quater) favorire e promuovere, altresì, l’attuazione di interventi volti ad agevolare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese industriali in stato di crisi.”;
b) il comma 1 dell’articolo 5è sostituito dal seguente:
“1. Successivamente alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 dell’articolo 3, i soggetti che intendono beneficiare dei contributi di cui ai precedenti articoli presentano alla Giunta regionale i propri progetti di interventi, specificando, in coerenza con gli indirizzi programmatici e le priorità approvati dal Consiglio regionale, gli obiettivi previsti, gli ambiti territoriali interessati, le opere e le iniziative progettate, la relativa conformità alle prescrizioni urbanistiche vigenti, i piani di spesa e di copertura previsti, nonché le modalità di realizzazione e gestione.”;
c) il comma 2 dell’articolo 5 è sostituito dal seguente:
“2. Entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito dalla Giunta regionale per la presentazione delle domande, il direttore generale competente, con proprio atto, approva il programma annuale degli interventi indicando i contributi concessi, la loro specifica destinazione e i soggetti beneficiari.”;
d) i commi 3 e 7 dell’articolo 5 sono abrogati;
e) il comma 7 dell’articolo 6 è abrogato;
f) dopo la lettera c bis) del comma 2 dell’articolo 8 è aggiunta la seguente:
“c ter) l’avvio di nuove attività imprenditoriali.”;
g) dopo l’articolo 9 è inserito il seguente:
“Art. 9 bis
(Fondo di garanzia)
1. Il dirigente competente, previa delibera della Giunta regionale, promuove la costituzione presso Finlombarda S.p.a. di un apposito fondo di garanzia finalizzato a garantire gli interventi finanziari concessi alle piccole e medie imprese industriali.”
.
5. In attesa che la Giunta regionale determini il termine per la presentazione delle domande di cui all’articolo 5, comma 1 della l.r. 35/1996, come sostituito dal comma 4, lettera b) per il solo anno 2003 il termine resta fissato al 31 marzo, salvo che per gli interventi di cui all’articolo 2, lettera a), della l.r. 35/1996 il cui termine è anticipato al 28 febbraio. Dalle stesse date decorrono i sessanta giorni previsti dall’articolo 5, comma 2, della l.r. 35/1996 come modificato dal comma 4, lettera c).
6. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112‘Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59")(11)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 42 dell’articolo 2 è inserito il seguente:
“42 bis. A seguito del riparto deliberato dalla Giunta regionale del fondo unico regionale per le imprese, istituito dall’articolo 19, commi 6 e 12, del d.lgs. 112/1998, sui singoli capitoli di spesa, una quota, non superiore al 20% delle risorse assegnate per gli interventi previsti dalle singole leggi, è riservata a favore del sistema delle imprese partecipanti ai progetti per il sostegno e lo sviluppo dei distretti e metadistretti, così come individuati dai provvedimenti previsti dall’articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 7 (Attuazione regionale della l. 5 ottobre 1991, n. 317‘Interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese" e conseguenti modifiche e integrazioni alle normative regionali vigenti per lo sviluppo delle piccole imprese e dell’artigianato) come sostituito dal comma 37.”.
7. Alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 13 (Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali)(12)è apportata la seguente modifica:
a) (13)
8. Al fine di razionalizzare gli interventi a favore delle imprese, semplificare le procedure, eliminare le sovrapposizioni e assicurare maggior efficacia all’intervento pubblico, la Giunta regionale, anche ai sensi di quanto disposto dall’articolo 19 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999), è autorizzata ad apportare modificazioni ai criteri applicativi delle leggi statali le cui risorse sono confluite nel fondo unico delle imprese previsto dall’articolo 19, commi 6 e 12, del d.lgs. 112/1998 in ordine, in particolare, alle spese ammissibili, alla tipologia e misura dell’intervento e alle modalità di concessione ed erogazione.
9. Nelle more dell’entrata in vigore di una disciplina organica della materia, le concessioni relative allo sfruttamento delle acque di sorgente sono rilasciate in conformità a quanto disposto dal capo I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339 (Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, concernente le acque minerali naturali, in attuazione della direttiva 96/70/CE), ferma restando l’applicazione delle disposizioni relative al rilascio delle autorizzazioni e alla determinazione dei canoni di concessione di cui alla legge regionale 29 aprile 1980, n. 44 (Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali).
NOTE:
7. Si rinvia alla l.r. 16 agosto 1993, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
8. Si rinvia alla l.r. 7 ottobre 2002, n. 20, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
9. Si rinvia alla l.r. 16 dicembre 1996, n. 34, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
10. Si rinvia alla l.r. 16 dicembre 1996, n. 35, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
11. Si rinvia alla l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
12. Si rinvia alla l.r. 21 marzo 2000, n. 13, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi