Legge Regionale Statutaria
30 agosto 2008
, n. 1
Statuto d'autonomia della Lombardia
(BURL n. 35 1° suppl. ord. del 31 Agosto 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-08-30;1
Art. 61
(Difensore regionale)
2. Il Difensore regionale:
a) tutela i diritti e gli interessi dei cittadini singoli e associati all'interno dei procedimenti regionali, verificando e promuovendo la conoscenza, la trasparenza, la legalità, il buon andamento e l'imparzialità;
3. Il Difensore adempie alle sue funzioni garantendo la tutela non giurisdizionale dei diritti e degli interessi e svolgendo attività di mediazione.
4. Il Difensore è scelto tra soggetti con esperienza nei campi del diritto, dell'economia e dell'organizzazione pubblica, ed è eletto con voto segreto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei componenti nelle prime tre votazioni; dalla quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta.
6. Il Difensore interviene d'ufficio o su richiesta dei soggetti che vi hanno interesse e riferisce periodicamente sulla sua attività al Consiglio e alla Giunta regionale.
7. La legge, approvata a maggioranza dei componenti del Consiglio regionale, determina i limiti e le modalità dell'esercizio delle funzioni, i requisiti per l'accesso all'incarico, le cause di ineleggibilità e incompatibilità, il trattamento economico del Difensore, assicurandone l'effettiva autonomia e indipendenza.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia