Legge Regionale 29 dicembre 2016 , n. 34

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2017

(BURL n. 52, suppl. del 30 Dicembre 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-12-29;34

Art. 1(1)
Art. 2(1)
Art. 3(1)
Art. 4(1)
Art. 5(2)
Art. 6
(Adesione della Regione al Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale 'Alleanza Interregionale per il Corridoio Reno-Alpi')
1. La Regione, in attuazione degli articoli 46, 47 e 48 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008) e conformemente all'autorizzazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 agosto 2016 aderisce al Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT), di cui al Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, così come modificato dal Regolamento UE n. 1302/2013 del 17 dicembre 2013, denominato 'Alleanza Interregionale per il Corridoio Reno-Alpi' e costituito al fine di rafforzare e coordinare congiuntamente lo sviluppo territoriale e integrato del Corridoio Multimodale Reno Alpi.
2. La Giunta è autorizzata a compiere gli atti connessi alla partecipazione della Regione al GECT, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, nonché della Convenzione istitutiva del 24 aprile 2015 e dello Statuto del GECT.
3. In preparazione alla partecipazione della Regione alle assemblee del GECT convocate per l'adozione della strategia generale settennale, del piano annuale di lavoro e del bilancio annuale e rendiconto del Gruppo di Cooperazione, il Presidente della Giunta regionale o suo delegato predispone una relazione circa le attività compiute dal GECT, i contenuti dei piani e gli indirizzi di azione e gli obiettivi infrastrutturali sottoposti ai soci del Gruppo di Cooperazione per l'approvazione e circa la posizione in merito della Regione e la presenta alle commissioni consiliari competenti per i rapporti con l'Unione Europea e in materia di infrastrutture e trasporti, convocate in seduta congiunta ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento generale del Consiglio regionale, che hanno facoltà di esprimere raccomandazioni nei confronti della Giunta.
4. La Regione partecipa alle spese di funzionamento del GECT con una quota annua fino ad un massimo di euro 10.000,00. A tal fine è autorizzata la corrispondente spesa a valere sulla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 01 'Trasporto ferroviario' - Titolo 01 'Spesa corrente' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019, inclusa nelle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella A allegata alla legge regionale di stabilità 2017-2019.
Art. 7
(Piano di riordino e riorganizzazione degli enti del sistema regionale e abrogazione dell'articolo 3 della l.r. 14/2016)(4)
1. La Giunta regionale approva un piano di riordino e riorganizzazione degli enti dipendenti e delle società partecipate in modo totalitario dalla Regione, di cui all'allegato A1, Sezione I, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di Programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della Programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" - Collegato 2007), nonché delle società a partecipazione regionale e delle fondazioni istituite dalla Regione, di cui all'allegato A2 della stessa l.r. 30/2006. La presente disposizione non si applica alle partecipazioni detenute dalla Regione in società quotate, come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).(5)
2. Il piano di riordino e riorganizzazione è finalizzato alla razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, degli enti di cui al comma 1.
3. Per l'elaborazione del piano di cui al comma 1, la Giunta regionale tiene conto dei seguenti criteri e obiettivi:
a) contenimento della spesa e dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli uffici e degli organi amministrativi e di controllo, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;
b) esercizio delle funzioni secondo modalità che garantiscano la regolarità, l'efficacia e l'efficienza della gestione, ai fini della realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale, della valorizzazione degli investimenti e del territorio lombardo, nonché della salvaguardia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, anche mediante internalizzazione in Regione Lombardia di tali funzioni e delle attività svolte dagli enti di cui al comma 1, laddove rappresenti l'opzione più efficiente sotto ogni profilo;
c) riassetto degli enti che svolgono attività similari, anche mediante processi di integrazione e accorpamento in base alle competenze a essi attribuite e alle specifiche finalità istituzionali;
d) alienazione delle società partecipate in modo totalitario dalla Regione, ritenute non strategiche per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione, anche a seguito di una valutazione comparativa rispetto a servizi analoghi resi da operatori attivi a livello nazionale e internazionale;
e) dismissione o alienazione delle partecipazioni, anche indirette, in società diverse da quelle di cui alla lettera d) e in fondazioni, ritenute non strategiche per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione, anche a seguito di una valutazione comparativa rispetto a servizi analoghi resi da operatori attivi a livello nazionale e internazionale;
f) fusione con altre società pubbliche, anche ove partecipate da altre amministrazioni pubbliche, che svolgono attività analoghe o similari, al fine di conseguire, anche attraverso la valorizzazione di economie di scala, un servizio più efficiente.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale è istituita una cabina di regia inter-assessorile, con funzioni di indirizzo e coordinamento per la redazione del piano di cui al comma 1, per l'adozione delle relative misure attuative di ordine amministrativo e per il monitoraggio dell'applicazione del piano e per la proposta di ulteriori misure di razionalizzazione, anche di carattere legislativo.
5. La Giunta regionale approva il piano, previo parere della commissione consiliare competente, entro il 30 settembre 2017.(6)
6. La Giunta regionale informa la commissione consiliare competente delle iniziative amministrative di riordino e di riorganizzazione promosse in attuazione del piano.
7. L'articolo 3 della legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 (Legge di semplificazione 2016)(7)è abrogato.
8. Nelle more della elaborazione del piano di riordino e organizzazione di cui al comma 1, ai fini dell'internalizzazione dei costi relativi all'Osservatorio di cui all'articolo 5 bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) è ridotto il contributo di gestione di Lombardia Informatica s.p.a. di un importo fino a 350.000,00 euro. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, sono individuate modalità e termini previa verifica con la società.
9. Al dirigente preposto al funzionamento dell'Osservatorio è attribuibile, a decorrere dal 2017 e fino al 31 marzo 2023, la funzione di cui all'articolo 25, comma 3, lett. b), della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale).(8)
Art. 8
(Parametro di virtuosità per la spesa di personale del Consiglio regionale)
1. A partire dall'anno 2017 il Consiglio regionale, con riferimento alle spese relative ai contratti di cui agli articoli 66 e 67 della legge regionale 20 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale), assume quale limite di maggior rigore rispetto a quanto previsto dall'articolo 9, comma 28, settimo e ottavo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, quello rappresentato dalla spesa al medesimo fine sostenuta nell'anno 2009 ridotta del 10 per cento.
Art. 9
(Disciplina della facoltà di cui all'articolo 6, comma 20, del d.l. 78/2010)
1. Dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 20 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i risparmi sui costi della politica aggiuntivi rispetto a quelli di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dalle disposizioni da esso richiamate, quantificati ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 (Assestamento al bilancio 2016/2018 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) e certificati dal collegio dei revisori, sono prioritariamente utilizzati per garantire il rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 9, comma 28, del medesimo decreto relativamente alle spese per i contratti di cui agli articoli 66 e 67 della l.r. 20/2008.
2. In ogni caso, la spesa relativa ai contratti di cui agli articoli 66 e 67 della l.r. 20/2008 deve essere inferiore a quella dell'anno 2009 ridotta, a partire dal 2017, del 10 per cento.
Art. 10(1)
Art. 11
1. Alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale' e disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica)(9) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 dell'articolo 2 bis le parole 'entro novanta giorni dall'approvazione del provvedimento di cui al comma 2' sono sostituite dalle seguenti: 'entro centoventi giorni dalla data di ricevimento di apposita comunicazione di avvio del procedimento di completamento del riordino di cui al comma 1, inviata dalla struttura regionale competente a ciascun consorzio di bonifica di primo grado interessato, rispettivamente, dalle procedure di soppressione e di incorporazione previste dal presente articolo. Fermo restando il rispetto del termine di cui al comma 9 bis, la Regione invia le comunicazioni di cui al precedente periodo ai singoli consorzi che, all'esito delle verifiche di volta in volta effettuate dalla struttura regionale competente, risultino soggetti alla procedura di riordino di cui al comma 1.';
b) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
'9 bis. La Regione conclude le procedure di completamento del riordino dei consorzi di bonifica di primo grado entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2017).'.
2. Le modifiche alla l.r. 25/2011 di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui il provvedimento della Giunta regionale, previsto dal comma 2 dell'articolo 2 bis della stessa l.r. 25/2011, sia approvato in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.
Art. 12(1)
Art. 13(1)
Art. 14(1)
Art. 15(1)
Art. 16(1)
Art. 17(1)
Art. 18
(Modifiche agli articoli 3 e 10 della l.r. 11/2012)
1. Alla legge regionale 3 luglio 2012, n. 11 (Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza)(10) sono apportate le seguenti modiche:
a) le lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 sono sostituite dalle seguenti:
'b) dai centri antiviolenza operanti presso le strutture di pronto soccorso delle ASST e delle fondazioni IRCCS;

c) dai centri antiviolenza, dalle case rifugio e dalle case di accoglienza promossi da:
1) enti locali in forma singola o associata;
2) organizzazioni, fondazioni e associazioni operanti nel settore del sostegno e aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificatamente formato sulla violenza contro le donne;
3) soggetti di cui ai numeri 1) e 2) di concerto, d'intesa o in forma consorziata.';
b) il comma 6 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
'6. E' istituito con deliberazione della Giunta regionale l'albo dei centri antiviolenza, delle case rifugio e delle case di accoglienza di cui al comma 1, lettere b) e c). Con la medesima deliberazione, sentiti il Tavolo di cui all'articolo 5 e la commissione consiliare competente, sono definiti i requisiti e le procedure di iscrizione, nonché le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'albo.';
c) il comma 3 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:
'3. Possono fruire dei finanziamenti o dei contributi di cui al comma 2:
a) i comuni coordinatori delle reti territoriali interistituzionali antiviolenza configurate dal piano quadriennale di cui all'articolo 4;
b) i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 3, comma 6;
c) le unità d'offerta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).'.
2. Per il finanziamento nel 2017 delle attività di sviluppo dell'applicativo informatico a supporto dell'albo di cui al comma 6 dell'articolo 3 della l.r. 11/2012, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 30.000,00 alla missione 13 'Tutela della salute', programma 01 'Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017/2019, inclusa nelle autorizzazioni di spesa complessive di cui alla tabella A allegata alla legge di stabilità 2017-2019.
Art. 19(11)
Art. 20(1)
Art. 21(1)
Art. 22(1)
Art. 23
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
NOTE:
2. L'articolo è stato abrogato sotto condizione dall'art. 9, comma 1, lett. g) della l.r. 28 settembre 2018, n. 13. La condizione si è realizzata a seguito della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del 3 ottobre 2019 del decreto del Presidente della Regione di costituzione dell'Organismo regionale per le attività di controllo di cui alla l.r. 28 settembre 2018, n. 13. Torna al richiamo nota
7. Si rinvia alla l.r. 26 maggio 2016, n. 14, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
8. Il comma è stato modificato dall'art. 3, comma 1 della l.r. 3 aprile 2019, n. 7. Torna al richiamo nota
9. Si rinvia alla l.r. 28 dicembre 2011, n. 25, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
10. Si rinvia alla l.r. 3 luglio 2012, n. 11, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
11. L'articolo è stato abrogato dall'art. 13, comma 3 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 37. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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