LEGGE REGIONALE 16 settembre 1988 , N. 48

Norme per la salvaguardia dei diritti dell’utente del servizio sanitario nazionale e istituzione dell’ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari e socio-assistenziali (1)

(BURL n. 38, 1º suppl. ord. del 21 Settembre 1988 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1988-09-16;48

Art. 6.
Tutela dei minori.
1. Fermo restando quanto previsto dal titolo III della L.R. 8 maggio 1987, n. 16 , al fine di concorrere al mantenimento dell’equilibrio psico-affettivo del minore, i servizi delle unità socio-sanitarie locali, propri o convenzionati, garantiscono sia nelle modalità organizzative che nell’attuazione dei trattamenti terapeutici ed assistenziali, il rispetto delle esigenze affettive, espressive ed educative proprie del minore stesso.
2. Gli operatori che hanno le responsabilità degli interventi sanitari e psico-terapeutici, oltre ad informare costantemente i genitori sullo stato di salute psico-fisica del minore, devono dare ogni informazione sugli accertamenti diagnostici e sulle prestazioni terapeutiche e riabilitative cui il minore stesso sarà sottoposto, sui relativi tempi di esecuzione, sul loro significato terapeutico, facilitando la presenza dei genitori per un ruolo attivo e consapevole nell’assistenza del minore stesso.
3. Quando il genitore, nell’esercizio della sua potestà, nega il proprio consenso ad attività diagnostiche e terapeutiche od assistenziali, l’operatore che ritiene tale scelta gravemente pregiudizievole per la salute del minore, può chiedere l’intervento del giudice minorile ai sensi dell’art. 333 del codice civile.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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