Legge Regionale 17 luglio 2017 , n. 19

Gestione faunistico - venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti

(BURL n. 29 suppl. del 21 Luglio 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-07-17;19

Art. 11
(Norma finanziaria)
1. Alle spese di natura corrente per l'indennizzo dei danni provocati dai cinghiali, di cui all'articolo 5 della presente legge, previste in euro 300.000,00 per ciascun anno del triennio 2017-2019, si fa fronte nell'ambito delle risorse destinate ai danni arrecati alle produzioni agricole da fauna selvatica stanziate alla missione 16 'Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca', programma 01 'Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare' - Titolo 1 'spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2017-2019.
2. Alle spese in conto capitale per le opere di prevenzione previste all'articolo 5 della presente legge, previste in euro 20.000,00 nel 2017, euro 30.000,00 nel 2018 ed euro 30.000,00 nel 2019, si fa fronte nell'ambito delle risorse stanziate alla missione alla missione 16 'Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca', programma 02 'Caccia e pesca' - Titolo 2 'Spese in capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2017-2019.
3. Alle spese di natura corrente derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, autorizzate in euro 30.000,00 nel 2017 e a partire dal 2018 da determinarsi con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari, si fa fronte nei limiti delle disponibilità delle risorse stanziate per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari alla missione 16 'Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca', programma 01 'Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare' - Titolo 1 'spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2017-2019.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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