Legge Regionale 25 maggio 2021 , n. 8

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2021

(BURL n. 21 suppl del 28 Maggio 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-05-25;8

Art. 28
(Modifiche agli articoli 3, 14 bis, 19 e 25 bis della l.r. 86/1983)
1. Alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale)(18) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 dell'articolo 3è inserito il seguente:
'1 bis. La Regione, in attuazione di quanto previsto al comma 1, stabilisce i criteri, le modalità e le tipologie di intervento, volti a valorizzare e agevolare lo svolgimento delle attività agricole all'interno delle aree protette.';
b) al comma 2 dell'articolo 3 le parole 'nei settori di cui al precedente comma' sono sostituite dalle seguenti: 'nei settori di cui al comma 1';
c) al comma 4 dell'articolo 14 bis la parola 'centoventi' è sostituita dalla seguente: 'cento';
d) al comma 2 dell'articolo 19 la parola 'centoventi' è sostituita dalla seguente: 'cento' ;
e) dopo il comma 4 dell'articolo 19 è aggiunto il seguente:
'4 bis. Il termine del 30 giugno 2021 indicato ai commi 1 e 2 dell'articolo 12 bis 1 della l.r. 16/2007, è prorogato fino all'adozione da parte dell'ente parco della variante al piano territoriale di coordinamento delle aree interessate dall'ampliamento approvato con legge regionale 28 dicembre 2017, n. 39 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di Parchi). Ampliamento dei confini del parco regionale delle Groane e accorpamento della riserva naturale Fontana del Guercio e del parco locale di interesse sovracomunale (PLIS) della Brughiera Briantea) e comunque non oltre il 30 giugno 2022.' ;
f) all'alinea del comma 5 dell'articolo 25 bis dopo le parole 'Le province' sono inserite le seguenti: 'e la Città metropolitana di Milano';
g) la lettera b) del comma 5 dell'articolo 25 bis è sostituita dalla seguente:
'b) effettuano la valutazione di incidenza dei piani attuativi relativi ai piani di governo del territorio non già assoggettati a valutazione di incidenza, nonché degli altri piani di livello comunale i cui interventi non siano già previsti nei piani di governo del territorio, che interessano aree comprese e contermini a SIC, ZSC e ZPS;' ;
h) alla lettera a) del comma 7 dell'articolo 25 bis dopo le parole 'con esclusione degli interventi assoggettati a procedura di VIA' sono inserite le seguenti: ', nonché dei progetti di gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie. Nel caso in cui l'ente gestore del sito non sia un ente pubblico, la valutazione di incidenza viene effettuata dal parco regionale gestore di altro o altri siti appartenenti alla Rete Natura 2000 confinante con il perimetro del sito stesso oppure, nel caso in cui non vi sia alcun parco confinante, dal parco regionale di maggiore estensione ricompreso interamente nel territorio provinciale, purché gestore di siti appartenenti alla Rete Natura 2000. Ai fini della valutazione di incidenza il parco regionale acquisisce parere da parte dell'ente gestore del sito interessato dall'intervento sottoposto a valutazione.'.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere da f) ad h), si applicano ai procedimenti avviati dalla data di entrata in vigore della presente legge.
NOTE:
18. Si rinvia alla l.r. 30 novembre 1983, n. 86, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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