Legge Regionale 28 dicembre 2017 , n. 37

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2018

(BURL n. 52, suppl. del 30 Dicembre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-12-28;37

Art. 8
(Modifiche agli articoli 6, 22, 40, 47 e 51 della l.r. 26/1993)
1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)(8) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5 dell'articolo 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'La Giunta regionale definisce altresì criteri e modalità per la concessione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, di contributi finanziari ai soggetti gestori dei centri di recupero di cui al primo periodo, al fine di garantire il regolare svolgimento delle loro attività di interesse pubblico.';
b) al comma 5 dell'articolo 22 le parole 'non appena abbattuti' sono sostituite dalle seguenti: 'dopo gli abbattimenti accertati';
c) il comma 7 dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:
'7. I capi di selvaggina migratoria vanno annotati sul tesserino venatorio, in modo indelebile, sul posto di caccia, dopo gli abbattimenti accertati.';
d) dopo il comma 12 dell'articolo 40 è inserito il seguente:
'12 bis. L'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia è consentito altresì, con le modalità previste dal calendario regionale, negli ATC o nei CAC a chiunque detiene dei cani da caccia, nei limiti di ammissione e previo il versamento di una quota di ammissione stabilita dal Comitato di gestione dell'ATC o del CAC in una misura minima pari al doppio della quota base di cui al comma 1 dell'articolo 32, che deve essere destinata per finalità di miglioramento ambientale e faunistico.';
e) all'articolo 47, comma 1, lettera b), le parole 'perizie effettuate da tecnici abilitati nominati' sono sostituite dalle seguenti: 'perizie effettuate da personale regionale o provinciale in possesso di adeguata competenza oppure da tecnici abilitati individuati' e le parole: 'in tal caso' sono soppresse;
f) all'articolo 51, comma 1 ter, le parole 'ed è disposto dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio, il ritiro del tesserino per un anno' sono soppresse.
NOTE:
8. Si rinvia alla l.r. 16 agosto 1993, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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