LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2002 , N. 32

Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2003

(BURL n. 52, 1º suppl. ord. del 24 Dicembre 2002 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-12-20;32

Art. 1.
Disposizioni di carattere organizzativo, gestionale e contabile.
1. Alla legge regionale 31 dicembre 1976, n. 54 (Norme sul divieto di compensi accessori agli impiegati regionali)(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’articolo 4 è sostituto dal seguente:
Art. 4
1. Al finanziamento delle attività assistenziali a favore del personale regionale si provvede con i fondi stanziati annualmente su apposito capitolo iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio della Giunta regionale e del Consiglio regionale in misura non superiore al 2 per cento del rispettivo ammontare degli oneri per il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del proprio personale.
2. La Giunta regionale e l’Ufficio di presidenza del Consiglio determinano i criteri per la gestione dei rispettivi fondi di cui al presente articolo sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative.”
;
b) l’articolo 5 è abrogato.
2. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione)(2) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l’articolo 27 è inserito il seguente:
“Art. 27 bis
(Insussistenza dei vincoli di destinazione)
1. A decorrere dall’esercizio 2003 sono dichiarati insussistenti tutti i vincoli di destinazione costituiti da disposizioni regionali a carico di stanziamenti di entrata e di spesa aventi natura di finanziamento proprio regionale, ivi compresi i rimborsi ed i rientri di somme attribuite a titolo di anticipazione o a rimborso totale o parziale, ad eccezione di:
a) somme finanziate con ricorso all’indebitamento, sempre che lo stesso sia stato contratto;
b) somme erogate a carico di fondi di rotazione.”
;
b) il comma 1 dell’articolo 71 è sostituito dal seguente:
“1. I residui passivi non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui l’impegno si è perfezionato, si considerano perenti agli effetti amministrativi.”;
c) il comma 2 dell’articolo 71 è sostituito dal seguente:
“2. Trascorso il termine di cui al comma 1, le somme conservate nel conto residui e non pagate costituiscono economie di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.”;
d) dopo il comma 4 dell’articolo 71 è aggiunto il seguente:
“4 bis. Qualora l’impegno assunto ai sensi dell’articolo 59, relativo a spese finanziate con risorse proprie, non abbia dato luogo al pagamento entro tre anni per le spese di parte corrente e sei anni per le spese in conto capitale, la Giunta regionale provvede, con proprio atto, al disimpegno automatico delle risorse. Il termine di disimpegno, stabilito nell’atto dell’assunzione dell’impegno, è sospeso nei casi di intervenuta procedura giudiziaria e di ricorso amministrativo con effetti sospensivi.”.
3. Alla legge regionale 17 febbraio 1997, n. 2 (Istituzione della Delegazione della Regione Lombardia presso la sede dell’Unione Europea a Bruxelles)(3) sono apportate le seguenti modifiche:
a) (4)
b) (4)
4. Alla legge regionale 10 dicembre 1998, n. 34 (Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali, di tasse automobilistiche regionali, di imposta regionale sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di canoni di concessione per derivazione di acque pubbliche, nonché di riordino delle sanzioni amministrative e tributarie non penali in materia di tributi regionali)(5)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 10 dell’articolo 3è inserito il seguente:
“10 bis. Il contributo di cui all’articolo 7, comma 2 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) è riscosso ed introitato dalla Regione.”.
6. Sono autorizzate le spese per la partecipazione istituzionale ad eventi, anche all’estero, di soggetti incaricati dal Presidente della Giunta regionale.
Art. 2.
Disposizioni in materia di sviluppo economico.
1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria)(7) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica dell’articolo 47 è sostituita dalla seguente:
“Art. 47 (Indennizzo dei danni prodotti dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita e nell’esercizio dell’attività venatoria)”;
b) alla lettera h) del comma 3 dell’articolo 14, al comma 3 dell’articolo 18, ai commi 1 e 3 dell’articolo 47 e alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 52 la parola “risarcimento”è sostituita con la parola “indennizzo”.
2. Alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 (Contenimento della nutria ‘Myocastor coypus")(8) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 dell’articolo 2è aggiunto il seguente:
“2 bis. Come previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 (Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l’eliminazione, la trasformazione e l’immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione degli agenti patogeni degli alimenti di origine d"animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE) e in deroga ai commi 1 e 2, il Sindaco del comune di competenza può autorizzare il sotterramento delle carcasse alle condizioni previste dal comma 1 dello stesso decreto legislativo, previo parere favorevole della ASL.”;
b) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:
Art. 5
(Indennizzo dei danni)
1. I danni provocati dalle nutrie alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo, intendendosi per tali anche le opere idrauliche e gli argini, sono indennizzati ai sensi dell’articolo 47 della l.r. 26/1993.”
.
3. Alla legge regionale 16 dicembre 1996, n. 34 (Interventi regionali per agevolare l’accesso al credito alle imprese artigiane)(9) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 dell’articolo 3è aggiunto il seguente:
“1 bis. Possono, inoltre, accedere ai benefici della presente legge le forme associative tra imprese artigiane, i consorzi e le società consortili previste dall’articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge - quadro per l’artigianato).”;
b) l’articolo 3 bis è abrogato;
c) l’articolo 11 è abrogato.
4. Alla legge regionale 16 dicembre 1996, n. 35 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori)(10) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera f ter) del comma 1 dell’articolo 2 è aggiunta la seguente:
“f quater) favorire e promuovere, altresì, l’attuazione di interventi volti ad agevolare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese industriali in stato di crisi.”;
b) il comma 1 dell’articolo 5è sostituito dal seguente:
“1. Successivamente alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 dell’articolo 3, i soggetti che intendono beneficiare dei contributi di cui ai precedenti articoli presentano alla Giunta regionale i propri progetti di interventi, specificando, in coerenza con gli indirizzi programmatici e le priorità approvati dal Consiglio regionale, gli obiettivi previsti, gli ambiti territoriali interessati, le opere e le iniziative progettate, la relativa conformità alle prescrizioni urbanistiche vigenti, i piani di spesa e di copertura previsti, nonché le modalità di realizzazione e gestione.”;
c) il comma 2 dell’articolo 5 è sostituito dal seguente:
“2. Entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito dalla Giunta regionale per la presentazione delle domande, il direttore generale competente, con proprio atto, approva il programma annuale degli interventi indicando i contributi concessi, la loro specifica destinazione e i soggetti beneficiari.”;
d) i commi 3 e 7 dell’articolo 5 sono abrogati;
e) il comma 7 dell’articolo 6 è abrogato;
f) dopo la lettera c bis) del comma 2 dell’articolo 8 è aggiunta la seguente:
“c ter) l’avvio di nuove attività imprenditoriali.”;
g) dopo l’articolo 9 è inserito il seguente:
“Art. 9 bis
(Fondo di garanzia)
1. Il dirigente competente, previa delibera della Giunta regionale, promuove la costituzione presso Finlombarda S.p.a. di un apposito fondo di garanzia finalizzato a garantire gli interventi finanziari concessi alle piccole e medie imprese industriali.”
.
5. In attesa che la Giunta regionale determini il termine per la presentazione delle domande di cui all’articolo 5, comma 1 della l.r. 35/1996, come sostituito dal comma 4, lettera b) per il solo anno 2003 il termine resta fissato al 31 marzo, salvo che per gli interventi di cui all’articolo 2, lettera a), della l.r. 35/1996 il cui termine è anticipato al 28 febbraio. Dalle stesse date decorrono i sessanta giorni previsti dall’articolo 5, comma 2, della l.r. 35/1996 come modificato dal comma 4, lettera c).
6. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112‘Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59")(11)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 42 dell’articolo 2 è inserito il seguente:
“42 bis. A seguito del riparto deliberato dalla Giunta regionale del fondo unico regionale per le imprese, istituito dall’articolo 19, commi 6 e 12, del d.lgs. 112/1998, sui singoli capitoli di spesa, una quota, non superiore al 20% delle risorse assegnate per gli interventi previsti dalle singole leggi, è riservata a favore del sistema delle imprese partecipanti ai progetti per il sostegno e lo sviluppo dei distretti e metadistretti, così come individuati dai provvedimenti previsti dall’articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 7 (Attuazione regionale della l. 5 ottobre 1991, n. 317‘Interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese" e conseguenti modifiche e integrazioni alle normative regionali vigenti per lo sviluppo delle piccole imprese e dell’artigianato) come sostituito dal comma 37.”.
7. Alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 13 (Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali)(12)è apportata la seguente modifica:
a) (13)
8. Al fine di razionalizzare gli interventi a favore delle imprese, semplificare le procedure, eliminare le sovrapposizioni e assicurare maggior efficacia all’intervento pubblico, la Giunta regionale, anche ai sensi di quanto disposto dall’articolo 19 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999), è autorizzata ad apportare modificazioni ai criteri applicativi delle leggi statali le cui risorse sono confluite nel fondo unico delle imprese previsto dall’articolo 19, commi 6 e 12, del d.lgs. 112/1998 in ordine, in particolare, alle spese ammissibili, alla tipologia e misura dell’intervento e alle modalità di concessione ed erogazione.
9. Nelle more dell’entrata in vigore di una disciplina organica della materia, le concessioni relative allo sfruttamento delle acque di sorgente sono rilasciate in conformità a quanto disposto dal capo I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339 (Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, concernente le acque minerali naturali, in attuazione della direttiva 96/70/CE), ferma restando l’applicazione delle disposizioni relative al rilascio delle autorizzazioni e alla determinazione dei canoni di concessione di cui alla legge regionale 29 aprile 1980, n. 44 (Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali).
Art. 3.
Disposizioni in materia di territorio, trasporti ed energia
2. Alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale ed ambientale)(15)è apportata la seguente modifica:
a) all’articolo 21 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“7 bis. I componenti degli organi esecutivi degli enti gestori possono chiedere la trasformazione dell’identità di funzione, ove prevista, in un gettone di presenza, sempre che tale diverso regime comporti per l’ente pari o minori oneri finanziari.”.
3. Alla legge regionale 27 maggio 1985, n. 57 (Esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e sub-delega ai comuni)(16)è apportata la seguente modifica:
a) dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 12 sono aggiunte le seguenti:
“d bis) a provvedere alle spese connesse all’attività delle Commissioni provinciali di cui all’articolo 140, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352);”;

d ter) a provvedere, in base all’articolo 140, comma 6, del d.lgs. 490/1999, alla pubblicazione degli elenchi dei beni soggetti a tutela.”
.
4. Alla legge regionale 12 dicembre 1994, n. 40 (Promozione della diffusione di veicoli a minimo impatto ambientale, a trazione elettrica o elettrica-ibrida e di veicoli alimentati a combustibili gassosi o ricavati da fonti rinnovabili, nonché delle relative infrastrutture, nelle aree urbane)(17) sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:
Art. 1
(Principi generali e finalità)
1. La Regione, in coerenza con il piano regionale di sviluppo e con la programmazione energetica regionale, interviene per:
a) la riduzione delle emissioni veicolari, dell’inquinamento atmosferico e di quello acustico nel territorio regionale, attraverso la diffusione sperimentale di veicoli a trazione elettrica o ibrida e di veicoli alimentati a combustibili gassosi o ricavati da fonti rinnovabili, nonché attraverso la sostituzione degli autoveicoli più inquinanti con altri tecnologicamente più avanzati e caratterizzati da basse emissioni in atmosfera;
b) il risparmio energetico da conseguirsi tramite la riduzione della dipendenza dal petrolio, l’utilizzo di energia elettrica prodotta in modo combinato (cogenerazione), l’utilizzazione di fonti di energia rinnovabili.”
;
b) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
Art. 2
(Iniziative)
1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, la Regione:
a) incentiva l’acquisto di veicoli elettrici;
b) incentiva l’acquisto di veicoli alimentati a combustibili gassosi o ricavati da fonti rinnovabili o la loro trasformazione verso l’uso di tali combustibili;
c) incentiva l’acquisto di veicoli tecnologicamente avanzati e caratterizzati da basse emissioni in atmosfera, in rapporto allo stato dell’arte;
d) incentiva la realizzazione di infrastrutture per il rifornimento dei veicoli di cui alle lettere a), b) e c);
e) promuove progetti dimostrativi e di diffusione per l’introduzione dei veicoli suddetti.”
;
c) l’articolo 3 è abrogato;
d) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:
Art. 5
(Forme di incentivazione)
1. La Regione concede a persone fisiche, giuridiche e ad enti pubblici contributi per l’acquisto o la locazione finanziaria dei veicoli di cui all’articolo 2, in misura determinata annualmente dalla Giunta regionale e comunque non superiore al 50 per cento del prezzo di listino, IVA esclusa.
2. La Giunta regionale determina:
a) la documentazione da prodursi unitamente alla richiesta di contributo ed il termine di presentazione delle relative domande;
b) i criteri selettivi e prioritari da osservarsi nella concessione dei contributi.”
;
e) il comma 1 dell’articolo 7 è sostituito dal seguente:
“1. I contributi regionali di cui agli articoli 5 e 6 sono cumulabili con eventuali contributi statali concessi per le stesse iniziative.”.
5. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina la documentazione ed i criteri di cui all’articolo 5, comma 2, della l.r. 40/1994, così come sostituito dal comma 4, lettera d).
7. Alla legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente - ARPA)(19), sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2, dell’articolo 3, è sostituito dal seguente:
“2. L’ARPA può fornire prestazioni a favore di soggetti privati, con esclusione di qualsiasi attività di consulenza e progettazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento organizzativo, purché tali attività non risultino incompatibili con l’esigenza di imparzialità nell’esercizio delle attività tecniche di controllo ad essa affidate e non pregiudichino il perseguimento prioritario delle finalità pubbliche; le prestazioni a tali soggetti privati sono remunerate secondo apposito tariffario approvato dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia, su proposta del direttore generale della medesima.”;
b) il comma 2 dell’articolo 11 è sostituito dal seguente:
“2. Il Consiglio di amministrazione dell’ARPA è composto da cinque membri, tra cui il Presidente, di comprovata esperienza tecnico scientifica in materia ambientale e dura in carica cinque anni; l’incarico di Presidente è subordinato, qualora lo stesso provenga dai ruoli della Regione o di enti da essa dipendenti, al collocamento in aspettativa o fuori ruolo o all’applicazione di istituto analogo da parte dell’amministrazione di provenienza.”;
c) il comma 5 dell’articolo 26 è sostituito dal seguente:
“5. Le prestazioni erogate dall’ARPA a favore della Regione, degli enti locali e delle ASL, che rientrino tra le attività che per legge debbono essere fornite obbligatoriamente dall’ARPA nell’ambito delle proprie attività istituzionali, il cui onere economico non sia per disposizione normativa a carico dei privati, sono fornite a titolo gratuito. L’ARPA può fornire, su richiesta delle amministrazioni pubbliche, a titolo oneroso prestazioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge.”.
8. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112‘Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59")(20) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 71 dell’articolo 3 è inserito il seguente:
“71 bis. Al fine di assicurare un alto livello di efficienza e di competenza, la Regione può acquisire strumenti operativi e prestazioni specialistiche per l’esercizio delle funzioni indicate al comma 71, lettere g) e p), nonché per la connessa attività informativa.”;
b) i commi 150 bis, 150 ter e 150 quater dell’articolo 4 sono sostituiti dai seguenti:
“150 bis. Sul territorio regionale sono vietate, salvo autorizzazione, le competizioni sportive su strade ed aree pubbliche, con veicoli o animali, nonché quelle atletiche.

150 ter. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all’articolo 118 della Costituzione, l’autorizzazione è rilasciata:
a) dal comune, quando la competizione si svolge interamente sul suo territorio;
b) dalla provincia, qualora la competizione sportiva interessi il territorio di due o più comuni;
c) dalla provincia nella quale la gara parte o transita per prima, qualora la competizione sportiva interessi il territorio di due o più province.

150 quater. L’autorizzazione è rilasciata previo nulla osta degli enti proprietari delle strade ed aree pubbliche interessate dalla competizione sportiva. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 150 septies, per il rilascio dell’autorizzazione si osservano le prescrizioni dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche ed integrazioni.”
;
c) dopo il comma 150 quater dell’articolo 4 sono aggiunti i seguenti:
“150 quinquies. Del provvedimento di autorizzazione è tempestivamente informata l’autorità di pubblica sicurezza.

150 sexies. Comuni e province hanno facoltà di porre a carico dei soggetti che richiedono le autorizzazioni per competizioni sportive su strade ed aree pubbliche il costo dei relativi oneri amministrativi.

150 septies. Con regolamento della Giunta regionale, da adottarsi entro il 31 dicembre 2003, sono definiti i contenuti dell’autorizzazione e i requisiti minimi di sicurezza per lo svolgimento delle competizioni sportive su strada, nel rispetto dei principi fissati dal d.lgs. 285/1992.”
.
9. Alla legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale)(21)è apportata la seguente modifica:
a) il comma 7 dell’articolo 7 è sostituito dal seguente:
“7. Per assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico finanziario degli investimenti del concessionario, la Regione può prevedere una durata della concessione anche superiore a trenta anni, in ragione del rapporto tra il costo stimato dell’opera e la redditività attesa dalla gestione.”.
12. La Regione partecipa al programma innovativo denominato "Contratti di Quartiere II", promosso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con decreto 27 dicembre 2001 in attuazione dell’articolo 4, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 21 (Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l’offerta di alloggi in locazione), individuando a tale scopo risorse proprie.
Art. 4.
Disposizioni in materia di servizi alla persona
2. Gli organi degli ISU restano in carica per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione e per lo svolgimento degli atti essenziali ed indifferibili, fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma del diritto allo studio universitario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005. Nel caso in cui un membro del consiglio di amministrazione cessi dall'incarico, si provvede alla sua sostituzione.(25)
4. Alla legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 (Politiche regionali per la famiglia)(27) sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 9 e 10 dell’articolo 3 sono sostituiti dai seguenti:
“9. La Regione favorisce l’accesso alla prima casa dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, mediante l’erogazione di contributi finalizzati ad abbattere gli interessi sui mutui contratti dai soggetti beneficiari. L’ammontare massimo del contributo non può essere maggiore degli interessi che maturano in un piano di ammortamento a rata costante, ad un tasso fisso non maggiore del 2 per cento, per un importo iniziale non superiore a 51.634,22 euro (pari a lire 100 milioni) e per un periodo non superiore a dieci anni, indipendentemente dalla durata del mutuo. La Giunta regionale definisce annualmente le risorse finanziarie da destinarsi alle agevolazioni che sono prioritariamente concesse nell’ordine: alle giovani coppie; alle gestanti sole; al genitore solo con figli minori a carico; a nuclei familiari con almeno tre figli. L’importo del contributo può essere differenziato in caso di famiglie con componenti portatori di handicap grave ed invalidità assimilabile all’handicap grave.

10. I contributi sono concessi in unica soluzione o in quote con scadenza non inferiore ad un semestre e per una durata massima decennale. In caso di estinzione anticipata del mutuo da parte del beneficiario, cessa l’erogazione del contributo residuo. Al fine di semplificare ed accelerare la procedura di accesso al mutuo, possono essere stipulate convenzioni con istituti di credito.”
;
b) la lettera a) del comma 11 dell’articolo 3 è sostituita dalla seguente:
“a) non essere proprietari di altro alloggio adeguato, come definito nei bandi emessi in attuazione della presente legge;”;
c) la lettera b) del comma 12 dell’articolo 3 è sostituita dalla seguente:
“b) non avere una superficie utile maggiore di 95 mq., elevati a 110 mq. nel caso in cui nella famiglia vi siano portatori di handicap grave o di invalidità assimilabile all’handicap grave, ovvero la famiglia sia formata da più di cinque componenti.”;
d) il comma 15 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:
“15. I limiti di reddito e l’entità dei contributi previsti dal presente articolo possono essere rideterminati dalla Giunta regionale, con cadenza annuale e con riferimento alle disponibilità di bilancio, in ragione delle variazioni dei prezzi al consumo accertate dall’ISTAT.”.
12. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare al Centro europeo di formazione per gli affari sociali e la sanità pubblica (CEFASS), con sede in Milano, un contributo annuo di gestione determinato dalla legge di bilancio.
Art. 5.
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 31 dicembre 1976, n. 54, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
2. Si rinvia alla l.r. 31 marzo 1978, n. 34, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
3. Si rinvia alla l.r. 17 febbraio 1997, n. 2, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
5. Si rinvia alla l.r. 10 dicembre 1998, n. 34, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
7. Si rinvia alla l.r. 16 agosto 1993, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
8. Si rinvia alla l.r. 7 ottobre 2002, n. 20, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
9. Si rinvia alla l.r. 16 dicembre 1996, n. 34, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
10. Si rinvia alla l.r. 16 dicembre 1996, n. 35, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
11. Si rinvia alla l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
12. Si rinvia alla l.r. 21 marzo 2000, n. 13, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
15. Si rinvia alla l.r. 30 novembre 1983, n. 86, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
16. Si rinvia alla l.r. 27 maggio 1985, n. 57, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
17. Si rinvia alla l.r. 12 dicembre 1994, n. 40, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
19. Si rinvia alla l.r. 14 agosto 1999, n. 16, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
20. Si rinvia alla l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
21. Si rinvia alla l.r. 4 maggio 2001, n. 9, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
27. Si rinvia alla l.r. 6 dicembre 1999, n. 23, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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