Legge Regionale 30 dicembre 2009 , n. 33

Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità

(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33

Art. 66
(Disposizione relativa al nulla osta di categoria A per l’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti)(319)
1. Al fine dell'espressione del parere da rendere al Ministero dello sviluppo economico per il rilascio del nulla osta di categoria A, la direzione regionale competente in materia di sanità acquisisce dal direttore generale dell'ATS competente per territorio l'esito dell'istruttoria svolta dalla commissione per la radioprotezione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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