Legge Regionale 30 marzo 2009 , n. 6

Istituzione della figura e dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza(1)

(BURL n. 13, 1° suppl. ord. del 03 Aprile 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-03-30;6

Art. 4
(Poteri)
1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, il Garante può:
a) visitare strutture e unità di offerta pubbliche e private in cui sono ospitati minori fuori dalla famiglia e segnalare agli uffici e servizi territoriali e alle autorità competenti le situazioni a rischio o non conformi che richiedono interventi immediati d'ordine assistenziale o giudiziario;
b) verificare l'adempimento, nei termini fissati dai decreti dei tribunali per i minorenni, delle prescrizioni nei confronti dei comuni, delle province e delle aziende sanitarie locali (ASL) e, nel caso i termini non fossero indicati, segnalare agli enti competenti le eventuali difformità ai fini degli adempimenti di legge;
c) raccomandare alle amministrazioni competenti misure atte a migliorare la funzionalità dell'attività amministrativa e segnalare eventuali condotte omissive dei servizi sociali territoriali o delle unità d'offerta sociali e socio-sanitarie autorizzate o accreditate;
d) intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove sussistono fattori di rischio o di danno per i minori, nonché presso le autorità competenti per assicurare ai soggetti interessati nei procedimenti minorili civili che riguardano i loro figli o nipoti, la conoscenza degli atti amministrativi e giudiziari ed il rispetto delle procedure e di tempi ragionevoli di definizione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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