Legge Regionale 25 maggio 2021 , n. 8

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2021

(BURL n. 21 suppl del 28 Maggio 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-05-25;8

Art. 5
1. All'articolo 23 della legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana),(5)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 4 dopo le parole 'caschi di protezione' sono aggiunte le seguenti: ', guanti tattici imbottiti antitaglio, [dissuasori di stordimento a contatto,](6) pistole al peperoncino, termoscanner portatili, mefisti, mascherine, previa adeguata formazione,'.
NOTE:
5. Si rinvia alla l.r. 1 aprile 2015, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
6. La Corte costituzionale, con sentenza n. 126/2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 limitatamente alle parole “dissuasori di stordimento a contatto,” Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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