Legge Regionale 25 maggio 2021 , n. 8

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2021

(BURL n. 21 suppl del 28 Maggio 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-05-25;8

Art. 27
(Modifiche agli articoli 2, 23, 26 e 43 della l.r. 16/2016)
1. Alla legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi)(17) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 dell'articolo 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', ivi compresi gli interventi per l'adeguamento delle unità abitative per i disabili.';
b) al primo periodo del comma 4 dell'articolo 23 dopo le parole 'suddivise per ente proprietario' sono aggiunte le seguenti: 'indicando la preferenza, laddove disponibile, per la zona o per la frazione del comune';
c) al comma 4 dell'articolo 23 le parole 'da assegnare' sono sostituite dalle seguenti: 'disponibili al momento dell'assegnazione';
d) al comma 4 dell'articolo 23 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Qualora le unità abitative presenti nella zona o frazione indicata dal richiedente non siano più disponibili, è assegnata una unità abitativa, in altra zona o frazione, adeguata al nucleo familiare richiedente. Nel caso in cui non siano presenti unità abitative adeguate al nucleo familiare del richiedente, la domanda è comunque presa in considerazione esclusivamente qualora vi siano unità abitative adeguate tra quelle eventualmente resesi disponibili successivamente all'apertura dell'avviso e fino all'approvazione della successiva graduatoria.';
e) al comma 6 dell'articolo 23 dopo la parola 'disabili' sono aggiunte le seguenti: ', individuando unità abitative idonee,';
f) al comma 6 dell'articolo 23 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', tendendo a raggiungere nei singoli stabili un equilibrio che tenga conto delle condizioni sociali, anagrafiche, reddituali e di nazionalità' ;
g) al comma 6 dell'articolo 23 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Il regolamento regionale di cui al comma 3 può prevedere modalità prioritarie o altre misure di tutela ai fini dell'assegnazione delle unità abitative per una o più categorie di cui al presente comma, in particolare per gli anziani e i disabili, nonché sulla base di condizioni oggettive e soggettive legate al disagio familiare e abitativo di cui al comma 10, lettere a) e b).';
h) alla lettera b) del comma 10 dell'articolo 23 dopo la parola 'divorziato' sono aggiunte le seguenti: ', procedure di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazioni';
i) l'ultimo periodo del comma 12 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente: 'In caso di decesso dell'assegnatario possono, altresì, subentrare i componenti del nucleo familiare sia ascendenti che discendenti di primo grado, a condizione che l'ampliamento del nucleo sia stato autorizzato da almeno dodici mesi antecedenti il decesso e che gli stessi risultino in possesso dei requisiti di permanenza nei servizi abitativi pubblici.' ;
j) il terzo periodo del comma 13 dell'articolo 23 è sostituito dai seguenti: 'Tali unità abitative sono assegnate ai nuclei familiari in possesso dei requisiti per l'accesso ai servizi abitativi pubblici per una durata non superiore a cinque anni mediante provvedimento motivato del comune che definisce, altresì, un appropriato programma volto al recupero dell'autonomia economica e sociale del nucleo assegnatario. Al fine di assicurare l'attuazione dei programmi di riqualificazione, nell'ambito di specifici protocolli per la sicurezza dei quartieri, gli enti proprietari possono destinare tali alloggi anche a nuclei familiari in possesso dei requisiti economico-patrimoniali per l'accesso ai servizi abitativi pubblici in situazione di fragilità accertata da parte dell'autorità giudiziaria o dei servizi sociali del Comune, che predispone un appropriato programma volto al recupero dell'autonomia economica e sociale.';
k) dopo il comma 13 dell'articolo 23 è aggiunto il seguente:
'13 bis. Per i contratti stipulati ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 15 del regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1 (Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lett. m), l.r. 1/2000)) e dell'articolo 34, comma 8, della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), relativi ad alloggi nei quali risiedono componenti del nucleo assegnatario originario, gli enti proprietari possono stipulare contratti ai sensi del comma 13, previa verifica del possesso dei requisiti per l'accesso ai servizi abitativi pubblici.' ;
l) al comma 7 bis dell'articolo 26 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'L'esecuzione del provvedimento di decadenza è sospesa qualora l'assegnatario sottoscriva con l'ente proprietario un piano di rientro dal debito contratto. Con il pagamento dell'ultima rata del piano di rientro, il provvedimento di decadenza è revocato. Il mancato rispetto, anche di una sola mensilità, del piano di rientro comporta la decadenza dal beneficio della sospensione.' ;
m) dopo il comma 7 bis dell'articolo 26 è aggiunto il seguente:
'7 ter. L'esecuzione del provvedimento di decadenza, emanato a seguito di mancata presentazione o presentazione incompleta della documentazione richiesta in sede di aggiornamento dell'anagrafe, è sospesa purché l'assegnatario presenti tale documentazione prima che il suddetto provvedimento sia stato eseguito ottenendo il rilascio dell'alloggio.' ;
n) dopo il comma 8 dell'articolo 26 sono inseriti i seguenti:
'8 bis. L'ente proprietario, con le modalità definite dal regolamento regionale di cui al comma 3 dell'articolo 23, invia il preavviso di decadenza all'assegnatario la cui condizione economica superi la soglia economica di permanenza nei servizi abitativi pubblici. Al nucleo familiare si applica, a decorrere dal preavviso di decadenza un canone di locazione determinato sulla base della condizione economica attuale dello stesso ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 31 della l.r. 27/2009. Nel caso in cui l'assegnatario non accetti il nuovo canone, l'ente proprietario adotta il provvedimento di decadenza e avvia la procedura di rilascio dell'unità abitativa.
8 ter. Fatto salvo l'invio del preavviso di decadenza di cui al comma 8 bis, il regolamento regionale di cui al comma 3 dell'articolo 23 individua le modalità e le soglie economiche (ISEE e valore patrimoniale) oltre le quali l'assegnatario decade, in ogni caso, dal diritto di usufruire dei servizi abitativi pubblici ed è tenuto a rilasciare l'unità abitativa assegnata.' ;
o) i commi 9, 10 e 11 dell'articolo 26 sono abrogati;
p) dopo il comma 11 ter dell'articolo 43 sono aggiunti i seguenti:
'11 quater. Alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2021' gli effetti del provvedimento di decadenza adottato in vigenza del comma 9 dell'articolo 26 sono sospesi, a condizione che l'ente proprietario non abbia già dato esecuzione al medesimo provvedimento ottenendo il rilascio dell'alloggio. Al nucleo familiare destinatario del provvedimento di decadenza i cui effetti sono sospesi continua ad applicarsi il canone di locazione già determinato in vigenza del citato comma 9, nelle more della determinazione del nuovo canone sulla base delle modalità definite dal regolamento regionale di cui al comma 3, dell'articolo 23, ai sensi del comma 8 bis dell'articolo 26. Con tale regolamento sono, altresì, disciplinati i presupposti e le modalità in base ai quali gli enti proprietari dispongono la revoca del provvedimento di decadenza sospeso o provvedono all'esecuzione dello stesso nei casi di cessazione della sospensione.
11 quinquies. Fino all'entrata in vigore delle modifiche al regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4 (Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici), conseguenti alle modifiche alla presente legge apportate dalla legge regionale recante 'Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2021' e al relativo adeguamento della piattaforma informatica regionale, al fine di evitare fenomeni di abusivismo, qualora si rendano disponibili unità abitative dopo la pubblicazione dell'avviso, l'ente proprietario può proporre l'assegnazione delle medesime unità abitative ai nuclei familiari in ordine di graduatoria fino all'approvazione della graduatoria definitiva relativa all'avviso successivo. La presente disposizione si applica anche alle procedure relative agli avvisi pubblicati a partire dal 30 ottobre 2020.
11 sexies. Fino al 31 dicembre 2022 per far fronte alla situazione emergenziale determinata dall'epidemia da COVID-19, il comune tutela nell'assegnazione degli alloggi per servizi abitativi transitori i nuclei familiari destinatari di procedure esecutive di rilascio degli alloggi qualora ricorrano le condizioni previste dalla dichiarazione ISEE corrente.' .
NOTE:
17. Si rinvia alla l.r. 8 luglio 2016, n. 16, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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