Legge Regionale 25 maggio 2021 , n. 8

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2021

(BURL n. 21 suppl del 28 Maggio 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-05-25;8

Art. 30
1. All'articolo 60 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti)(19) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
'4. In considerazione degli effetti epidemiologici da COVID-19 e delle difficoltà per le Agenzie del trasporto pubblico locale di disporre di un quadro economico e finanziario stabile per l'adozione degli atti propedeutici e necessari all'avvio degli affidamenti, le Agenzie provvedono all'espletamento delle procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, entro due anni dalla data di fine dello stato di emergenza.' ;
b) il comma 4 bis è abrogato;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
'5. Le Agenzie per il trasporto pubblico locale approvano i sistemi tariffari integrati dei bacini di mobilità, previsti dal regolamento di cui all'articolo 44, prevedendone l'introduzione all'avvio dei servizi di trasporto pubblico locale affidati con le procedure di cui al comma 4.'.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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